anno 1482. 481 veneziano ad uso del foro, in quella parie che ha il titolo di Decreta veneta. Anche sulle commende fece leggi il senalo, per toglierne gli abusi e scemarne la soverchia frequenza. Riputando infatti, ch’esse generalmente considerale fossero contrarie al servigio della religione, perciocché 1’ abbandono che seco portavano delle chiese le riduceva quasi alla desolazione, decretò nel 1414, che « in avve-» nire non fosse conferito il temporale possesso di verun beneficio » ridotto a commenda, senza che prima non fosse stato approvato » con due terzi de’ voli del senato, raccolto al numero almeno » di 100; » anzi nel 1443 fu confermato lo slesso decreto, ristringendone l’obbligo della ballottazione a tre quarti de’ voli. E poiché in questo argomento, siccome anche sulle aspettative non erano per anco cessati i disordini, il Consiglio maggiore, negli anni 1472 e 1483, decretò, che al solo senato fosse riservalo il diritto di conferirne i possessi temporali. Altre leggi, che furono fatte in appresso, ci verranno sott’occhio nei secoli posteriori. Un altro punto interessantissimo di politica amministrazione era 1’ esclusione delle persone ecclesiastiche dal governo e dalle civili magistrature. Sul quale argomento non saprei dire di meglio di ciò che ne scrisse il dotto Tentori, diligentissimo ed esattissimo in trattare siffatte materie delicatissime. Colle sue stesse parole ne parlerò pertanto ancor io (1). « Gelosissimo essendo, egli dice, il » governo veneziano dell’ originaria sua libertà ed indipendenza, » e riflettendo a’ molti principati, eh’ eransi formati in Italia sin » dal XII secolo, intese ben tosto, che avidi essendo gli uomini di » signoreggiare; al quale scopo necessarj si rendono amici ed ■ aderenti ; non avrebbero trascurato que’ piccoli signori di pro-» cacciarseli anche tra’ veneti cittadini, accordando a’ medesimi e » feudi ed onori, onde renderli a sé vincolati. Quindi nacquero » quelle molle leggi riferite dall’erudito Vellor Saiuli nel lib. VII, (i) ¡Nel toni. Vili. pag. 167 e seg. VOL. VI. 1)1