anno 1482. 485 » si nobili, conni ciilafline e popolari non furono più ammesse a » parie de’ pubblici affari, anzi escluse si videro dalle leggi, allora » emanate, dalla participazione de’ consessi tulti della repubblica. » Bisogna però confessare, che non esiste legge alcuna su questa » materia anteriore al secolo XV. Di fallo la più antica é dell’an-» no 1414, la quale però si rapporla alle già ne’ precedenli tempi » emanate. Conservasi quest’ osservabile deliberazione nel Cupito-» lare dell' Avogaria del Comune a carie 202. Venne dietro a » questa un’ altra legge nell’ anno 1474 e con questa il Consiglio • maggiore in coerenza delle precedenli ordinò, eh' essendo cosa » di somma rilevanza, che i cittadini laici si rendessero abili negli » studj lelterarj, onde procacciarsi il modo di mantenere con de-» coro le loro famiglie nelle corti e magistrature di san Marco e » di Rialto, nessun chierico potesse in avvenire esser eletto notajo, » scrivano, cancellier inferiore, repertore, coadiulore od allro, ma » a detti incarichi fossero assunti cittadini secolari originarj, idonei » per età, dottrina ed altre qualità. Fu riconfermala questa legge » nell’ anno 1521. » Le quali leggi per quanto mi pare sono molto analoghe allo spirilo della Chiesa, da cui c vietalo agli ecclesiastici con lunga serie di sacri canoni il frammischiarsi negli affari e negl’ impieghi secolareschi, e di avere posti ed uffi/ii nelle civili magistrature (1). Ed a questo proposito è da sapersi, che negli antichi tempi I’ uffizio particolarmente di pubblico notaro non era esercitalo in Venezia che da soli ecclesiastici, e per lo più dai pievani. Erano essi tenuti perciò sotto gravi discipline in faccia Io slato, e talvolta, per questa loro dipendenza, venivano persino richiamali al dovere e minacciati se mostravansi trasgressori delle stesse ecclesiastiche incumbenze. Trovo infalli nel libro Spiritus del maggior Consiglio un decreto, che minaccia ai preli la privazione dell'uffizio di nolari ( i ) Si può vedere su ¡ale argomento la Coinpilazion delle leggi, sotto la rubrica de personis ecclesiasticis. ove trovatisi tutte queste leggi progressivamente raccolte.