U 82 LIBRO XXIV, CAPO XLII. • le quali escludevano, o come in Venezia si costuma dire, enreiu-» vano dalle pubbliche adunanze de’ Consigli, Collagi e Magistra-» ture que’ nobili, che attaccati fossero a principati italiani per » ragion di feudi o altro, qualora si maneggiavano affari ad essi » relativi. Nulla allora si deliberò riguardante la corte romana, cT> » poiché non erasi per anche fatto acquisto alcuno nella Terrafer-» ma d'Italia, e però non si era nemmeno introdotto ne’ veneti citta-» dini T amore a’ beneficj ecclesiastici, i quali nella capitale e do-» gado erano pochi e di rendita assai scarsa. Erano ancora lontani » gli oggetti di affezione particolare alla curia papale trasferita ad » Avignone. Seguiti gli acquisti nel continente italiano, si decretò » nell’anno 1403, che nessun cittadino ricever potesse doni, sti-» pendj, imprestiti, feudi, livelli, dignità o altro da qualunque prin-» cipato straniero. Si scosse, alla pubblicazione di questo decreto, » papa Gregorio Xll Angelo Corraro, ma nel 1 ii;)6 si fece una » dichiarazione, con cui si eccettuarono dalla precedente delibera-» zione i romani pontefici. Le controversie poi insorte nel senato » per lo scisma della Chiesa, fecero risolvere il consiglio de’ X » con la sua aggiunta all’anno 1410 a comandare, che nelle ma-» terie ecclesiastiche non godessero il diritto di suffragio i cittadini » parenti di persone ecclesiastiche, anzi nemmeno notizia alcuna » avessero delle materie, che dovevano proporsi alle deliberazioni » del senato; e questa legge fu ampliata e riconfermata con molti » successivi decreti (1). — Coetanea a queste leggi, riguardanti i » parenti degli ecclesiastici si crede da’ veneti cronisti l’esclusione » degli ecclesiastici medesimi dal governo. Ne’ primi secoli della » repubblica questi entravano a formare la popolare nobile con-» cione, sostenevano ambascerie ed erano assunti oltre molli inca-» richi ministeriali a formare alcune straordinarie magistrature. » Ma verso la fine del XIII secolo, ovvero ne’ princij>j del XIV, » giusta l’asserzione di molti cronisti, tutte le persone ecclesiastiche (i) Si possono leggere presso il Sancii, che ne fece raccolta.