i|94 LIBRO XXIV, CAPO XLIII. » libri de" cittadini cambiatori, c finalmente i ministri di qualunque » publico uffizio proporzionatamente al loro salario. » Da questo decreto erano eccettuate nominatamente le merci dirette al fondaco dei tedeschi, o derivate dal mare per la via di Portogruaro. L’ estensione di questi Savi al numero di dieci fu decretata nel-1’anno 1477: e fu stabilito, che cinque di loro esercitassero il loro potere sopra la porzione di città, ch’è di là del canal grande, e gli altri cinque sulla porzione di qua. 11 nome, ch’è loro attribuito nei decreti posteriori all’ anno indicato, si trova espresso non piti come 1’ ho indicato testò, ma come li dieci savj alla bonificazione ed aumento delle decime. Ogni giorno, che non fosse stato festivo, erano obbligali a radunarsi e formare il loro collegio. Ho fallo menzione altrove della magistratura, stabilita a tenore del bisogno e poi sciolta, la quale trattasse gli affari della pubblica saniià. Questo provvedimento era stalo adottato dalla repubblica per la prima volta in occasione della peste, che aveva desolalo la città dominante e le sottoposte provinole nell’ anno 15^8. Ma con più maturo consiglio se ne fissò nel 1485 stabile e permanente la sussistenza, dappoiché la peste del 1478, che aveva spopolalo le cillà italiane., ne aveva fallo conoscere la necessità. Nell’anno adunque suindicato, decretò il senato, che fossero delti tre nobili, i quali formassero il Magistrato sopra la sanità; rimanessero in questa carica un anno, ed avessero pieno diriilo ed inliera potestà, libertà e facoltà d’imporre pene pecuniarie, di esigerle, di spendere del pubblico denaro a tenore dei bisogni, per garantire ed assicurare la pubblica sanità. Ed il denaro doveva esser loro somministralo dal dovizioso erario dell’ Uffizio del sale. E tali furono e cosi saggi e cosi efficaci i provvedimenti e le leggi di questo magistrato nelle materie di sanità, che fu di norma e di esempio a tulli gli altri dominii dell’ Europa. Anche il magistrato alle Cazude, il magistrato sopra li conti, ed il magistrato sopra gli uffizi ebbero principio in questo seco- lo XV. Il primo di essi aveva per oggetto I’ esazione dei credili