/)72 LIBRO XXIV, CAPO XXIV. una guerra sì dispendiosa, a cui avrebbero dovuto prender parte lutti gli altri principi cristiani, c da cui invece i privati interessi e le inire particolari di ciascheduno di essi li teneva lontani. E primieramente la freddezza del papa Sisto IV sui mali gravissimi e sugl’ imminenti pericoli della cristianità, non che ispirare ardore nei combattenti, ne intiepidiva lo zelo. Egli, anziché invitare colla sua voce il gregge cristiano a stringerseli d’intorno ed a dirigere tulle le forze ad un solo fine, alla distruzione degl’ infedeli, non tendeva che a rinforzare i suoi legami col re di Napoli, onde assicurare ed innalzare la fortuna de’ suoi nipoti. Il re di Ungheria, sollecilalo da Ferdinando re di Napoli, di cui aveva sposato la figlia, si rifiutò di far causa comune colla repubblica, e si contentò di rimanere costantemente nell’ inazione. Ussum Cassàn re di Persia era morto, e la sua morte aveva privato i veneziani del benefizio dell’ alleanza di lui e dei vantaggi delle diversioni, a cui costringeva le armate del sultano. Meglio quindi riputò il senato l’entrare in comunicazioni amichevoli con Mahomet, ed assicurare almeno per qualche tempo la tranquillità alla repubblica. Era incomincialo I’ anno 1478 quando si venne a trattative scambievoli. Per facilitarne la riuscita, i veneziani non più parlarono della restituzione del Negroponte; cedevano anzi la città di Croja nel!’ Albania, l’isola di Stalimene, quella parte di Morea che si chiama Braccio di Maina, e finalmente di pagare la somma, di cui i mercatanti veneziani erano debitori verso l’imperiale dogana (1). Tali erano le istruzioni affidate c le facoltà conferite a Tommaso Malipiero, scelto ad ambasciatore plenipotenziario per trattarne col gran-Signore. Egli era colla flotta in qualità di provveditore. Gli fu mandato perciò, per mezzo di un secrelario della cancelleria, (i) A proposito di questo debito dei vansi per fino a pagare al Gran Signore venexiani, è da ostarsi l'inesattezza del un tributo di mille ducati. Il soddisfare Darù, il quale, tra le condizioni del traila- ad un debito già contratto non è sottoio, introdusse inroce (lib. XVII, §. X) la mettersi a pagare un tributo. proposizione per cui eglino sottomette-