480 LIBRO XXIV, CAPO XLII. altro di darla in nome di san Marco. E infatti il doge pigliava dall’ altare di san Marco il bastone pastorale e lo consegnava in mano del candidalo, a cui poscia metteva in dito il suo stesso anello. Ed anche in ciò la disciplina del clero veneto si allontanava notevolmente dalla generale usanza degli altri stali di Europa. Non saprei dire d’ altronde, se quella ceremonia la si potesse denominare con tutta proprietà lo spirituale possesso del beneficio. Bensì il possesso temporale continuò il doge sino al secolo XIV a conferire, e poscia ne passò l’incumbenza al senato. Sul quale proposilo decrelò ben tosto, che non si accordasse investitura di qual si fosse beneficio ad ecclesiastici forestieri, in vista che i benefizii erano stati fondati dagli antichi nostri padri a vantaggio dei nazionali e non già dei forestieri. Perciò un decreto dell’ anno 1459 proibiva l’accettazione dei forestieri non solamente ai benefizii, ma nemmeno alle prelature del dominio ; tranne i benefizii inferiori alla rendila di cento ducali. Non mai però nè per veruna cagione si poteva ammettere al pievanato un estero: anzi nel 1488 ne fu ristretto il limite dichiarando, che a nessun estero potesse concedersi verun benefizio che oltrepassasse 1’ annuo reddito di ducati sessanta. Erasi introdotto sul proposito dei bencficii un grave disordine, a cui cercò il senato di rimediare con leggi efficaci. Troppo frequentemente avveniva il caso delle aspettative, per cui taluni si procacciavano le prelature prima che queste rimanessero vacanti, e poscia si adoperavano, perchè i beneficiati che possedevate ne fossero spogliati colla traslazione ad altri benefizii. La qual cosa diede motivo ad una legge del maggior Consiglio, rinnovata poi dal senato, nel 1401, per cui comandavasi, che qualunque suddito, cherico o laico ch’ei fosse, il quale avesse ottenuto per colai guisa un benefizio od una prelatura, non avesse a percepirne le rendite ned alcun’ altra utilità derivatane, ed inoltre incorresse nella pena dell’ esilio da tulle le terre della repubblica. E questo decreto, dichiarato legge statuaria perpetua, fu registrato nel Vulgato statuto