ANNO 1454. 201 » Signore è contento e così si obbliga, che lutti sieno ristorati in-» teramente. E similmente sia tenuta la Signoria di Venezia osser-» vare e converso. Item, che i veneziani possano condurre colle • galere loro e navi ogni sorta d’ argenti in piatterie e in altro » modo lavorati e rótti e tutti possano vendere e navigare e in » ogni luogo del detto Signore comperare, trarre e rimettere dove » parrà e piacerà loro liberamente senza pagare alcun comarco. » Dichiarando, che tutti quegli argenti non lavorati e rotti, ma » altri sieno tenuti di presentarli alla zecca e quelli far bollare e » ne possano disporre conforme parrà loro e piacerà come sopra. • Item, che come que’ di Costantinopoli non debbono nè vogliono » essere astretti, pel simile i nostri di simil condizione non sieno • costretti, sicché i nostri non si possano domandare 1’ un 1’ altro i » debili creati fino al caso del detto luogo. Le quali cose tutte sì • nuove come vecchie, che a noi parve di fare e di scrivere, ab-» biamo fatte, scritte e compiute e per tutto giurate, firmate e sta-» tuite e ordinate, che furono per noi tenute e osservale firmiter et • veraciter per tutti i soprascritti giuramenti scritti e giurati, vo-» gliamo aver rate^'Sempre,, per fare che quelle s’osservino, e fer- • me le avrà la prefata illustrissima Signoria di Venezia ; e per » fermezza ho fatto il presente giuramento e scritto. Data a Crea- • tione mundi anno 6962 a dì 18 d’ aprile indictione IV. in Co-» stantinopoli. » CAPO XVII. Di san Lorenzo Giustiniano, primo patriarca di Venezia. Non posso passare innanzi col racconto di questa età, senza commemorare, almeno compendiosamente, le virtù e le azioni del santo pastore della chiesa veneziana Lorenzo Giustiniani, ed il notevole avvenimento della fondazione in Venezia della nuova cattedra patriarcale. Nato egli da una delle più cospicue famiglie della vol. vi. 26