14 LIBRO XXlX, CAPO II. lega di Cambrai, aveva di troppo aggravalo le mansioni di quelle magistrature; perciò, neiranno appunto, che susseguì la conchiusa pace, ne fu raccomandata la cura a due senatori nominati Censori, i quali avevano posto nelle pubbliche adunanze subito dopo gli avogadori ed erano decorali di ampia toga violacea. Due argomenti furono loro affidati : la sorveglianza, cioè, contro il broglio, con diritto di stabilire leggi e d'imporre pene ai trasgressori ; e l'autorità di giudicare sulle mercedi o salarii, che i padroni per avventura avessero trallennto o negalo ai loro servi. In quest’ anno medesimo furono istituiti altresì i tre Provveditori sopra i monti vecchio, nuovo e nuovissimo in zecca. L’istituzione del primo monte o deposito pubblico, ove i particolari cittadini affidavano a loro talento capitali, di cui dal pubblico percepivano un censo od interesse, risale all’anno 1163; ed aumentandosene sempre più i capitali, se ne piantò un secondo nell’anno 1382, il quale perciò fu nominato monte nuovo, ed incominciò quindi ad assumere 1’ altro la deuoininazione di monte vecchio; colla differenza bensì, che il vecchio servisse per depositi spontanei dei cittadini, ed il nuovo ne ricevesse i prestiti, a cui era obbligato ciaschedun cittadino veneziano, donde ne percepiva il fruito del cinque per cento. Ma in seguilo, a cagione delle gravissime spese, a cui fu sottoposto il pubblico erario, in occasione delle tante guerre del secolo XV, furono ritardali alquanto i pagamenti dei censi; la qual cosa aveva scemato il credito ed oscurata la rinomanza dei due monti vecchio e nuovo. Allora il governo decretò la fondazione di un terzo monte, il quale, perciocché distinto dai due precedenti, prese il nome di monte novissimo : e questo si acquistò presto molta estimazione e trasse i cittadini a collocarvi a preferenza i loro prestiti. E alla sorveglianza appunto di tutti e tre questi monti furono eletti i tre suindicati Provveditori sopra i monti vecchio, nuovo e nuovissimo. Fu in quest’ epoca, che il senato decretò, che si ravvivasse il credilo del deposito vecchio. Si dichiarò egli stesso giudice di equità tra l’erario e i cittadini creditori ; e comandò quindi» che