anno 1568. ^31 erano lulte 1« altre. Al quale proposito, per averne un’idea si può vedere il decreto del senato, che nel 1567 ordinava lo scrutinio quando fu eletto patriarca di Grado il beato Francesco Quirini, il quale decreto era espresso cosi : « 1367. Indici. V. 7. Decembris. In Rogatis. » Quod infrascripti ad patriarchatum Gradensemprobentur ad » unum secundum usutn, et prò ilio qui habuerit plures possit » scribi Domino Papae et cardinalibus in forma illa quae videbi-» tur Dominio. » De parie, 93. De non, 17. Revercndus Pater Dominus Franciscus, magister in sacra pagina, Archiepiscopus Crc-tensis. » 35. » 65. Yen. D. Joannes Primicerius Ecclesiae sancti Marci. » Anzi nel 1454, perchè il papa, siccome qualche altra volta per F addietro era accaduto, non eleggesse di sua autorità, dopo la morte del patriarca san Lorenzo Giustiniani, un prelato, che non fosse per essere di pubblico gradimento, e quindi con siffatta elezione fraudasse il diritto della repubblica ; fu decretato dal Consiglio dei Dieci, con una finezza di politica, la quale conservando i proprii diritti non offendeva gli altrui, che si scrivesse al papa Nicolò V, e lo si pregasse a non eleggere verun patriarca senza aver pria ascoltato le proposizioni del senato. Eccone il decreto, trascrìtto dal registro originale : « MCCCCL1V. Die XIV Decembris » In C. X. » Quod scribatur Pape in hac forma : » Ilabcmus in ci vitale nostra Patriarcham virum vita el mo-» ribus integerrimum et omni sanclimonia ornalissimum, adco