224 LIBRO XXX, CAPO V. che conferisca all’ interesse pubblico, tuttoché odiati et proscritti, che habitassero più presto sotto di uno che altro prencipe esterno, cioè sotto quello che fosse o più benaffetto alla repubblica nostra, o più discosto dal confine, o più scarzo di pretese sopra de nostri paesi : per tanto in avvenire quando occorra questo caso, et pubblicalo che sij il bando, resti per tutto ciò non chiusa la strada ad alcuno suo interveniente di comparire al magistrato nostro, et riceverne la mente pubblica, ove potesse lui habitare con minor nostra indignatione. All’hora li successori nostri per loro prudenza, bilanciata la vaglia, le adherenze et le fortune del bandido, possi-no, se cosj stimino, conferire alla politica del buon governo assi-gnare una portione delle entrale confiscateli, che però mai ecceda il terzo del valente, quando lui vada ad habitare nella ditione di quel principe che sarà nominalo da medesimi inquisitori. Ma fatta che sij questa assignatione, non possi correre a suo beneficio se non sarà data pieggiaria al tribunale nostro di restituire tutte le intrate concessili per questa connivenza, quando il sudetto mutasse paese, et se le occorresse mutarlo per suoi rispetti debba andana-mente impetrare nuova deputalione dal magistrato nostro et ogni anno al tempo che vogli l’interveniente riscuotere l’assegnamento fattoli, debba provare la pontualità dell’ habitatione promessa. Siano eccetuali però quei bandidi alla sentenza de’ quali, per la gravità del delitto, si esprime che siano ricercati a prencipi acciò condotti nello stato nostro paghino con la vita la pena del loro misfatto ; perchè a questi non sij fatto adito alcuno di minorare la confiscatione. Li prencipi, li stali de’ quali sarebbono a proposito, per questa assignatione di confine, siano il re d’Inghilterra, li stali di Olanda, li Svizzeri, tutte le città franche della Germania, la Polonia, Suezia et Danimarca, et per dar regola che sij universale, ogni prencipe che non habbi portione di slato di qua da monti in Ilalia. 24.° Fu da precessori nostri al capitolo 34 prohibito a pubblici rapresentanti di conlragcre matrimonio per sé fratelli et nipoti,