H8 LIBRO XXIX, CAPO XLI. il Darò (1), il quale o non seppe o non volle sapere a quali condizioni e limiti fosse circoscritta T elezione di colesti procuratori di san Marco. Imperciocché questa misura adottala dal Maggior Consiglio, non era poi tanto degna di riprensione, come vorrebbe il francese scrittore della nostra storia. I procuratori di san Marco erano sempre nove, ed appellavansi procuratori per merito. Quelli eletti per denaro variavano di numero a tenore delle circostanze e dei casi, e non avevano che un titolo di onore, erano aggiunti come coadjutori ad alcuna delle tre procurazie : lo che riducevasi in sostanza ad un ridurre a contribuzione od a tassa la vanità dei patrizi doviziosi, per soccorrere ai bisogni dello stato. Morendo infatti taluno di questi procuratori eletti a denaro, non gli veniva dalo successore : ma per 1’ opposto ogni qual volta ne moriva uno degli eletti per merito, il Maggior Consiglio davagli immediatamente il successore per mezzo di una nuova elezione, quand’ anche vi fossero stati molti procuratori fatti per denaro. Ed acciocché sia meglio palese la verità da me esposta, piacemi soggiungere il decreto identico del Maggior Consiglio circa la elezione dei tre nuovi procuratori per denaro. 1552. IX Junii: in M. C. « Continuano le occorentie da ogni parte come è ben noto a » cadauno, di sorte che è più che necessario far buona provisione » de danari per cose nostre sì da mar come da terra et però, » L’ anderà parte, che far si debbano tre procuratori di san » Marco uno per procuratia, et uno per conseglio per tessera, » come el quando parerà al collegio nostro. Et possono esser tolti » de ogni luogo officio excepti padre, fiol et fratello di alcun delli » procuratori che si attrovano pronti. Et non possi offrir alcun » manco di ducati 12,000 per imprestido, la metà di quali deb-» bano exborsar il giorno immediale seguente da poi la sua (i) Lib. XXVI, § IH.