15G LIBRO XXX, CAPO II. maggiore, colla limitata incumbenza di inquirire o di giudicare sopra un affare particolare, finito il quale, finiva anche ogni loro uffizio ed autorità. Perciò, sulla loro autorità, e sulle loro attribuzioni, e sugli obblighi loro, abbiamo una serie progressiva di decreti, di cui giova esporre almeno il senso compendiosamente raccolto. Dopo adunque quel primo del 1313, ricordato di sopra, trovansi i seguenti : « 1411; M. C. 4 marzo. È vietato ai capi dei Dieci ed agii » inquisitori di ricusare il loro uffizio. » 1412; M. C. 16 ottobre. Sono privati della loro carica gli » inquisitori fatti assenti per più di otto giorni. » 1432; M. C. 9 luglio. Sono stabilite varie pene contro chi » ricusasse di essere capo dei dieci, od inquisitore. * 1432; (ossia 1433 ) C. X e zonta; 28 gennaro. Gl’ inqui-» sitori mandino all’ esecuzione le pene stabilite contro i nobili, che » facessero sette e compagnie nei consigli. » 1438 ; C. X, 26 novembre. Gl’ inquisitori levino la pena » a’ capi, che non procedessero contro nobili offendenti gli altri » nobili nei consigli. » 1451 ; C. X. 13 agosto. Gl’inquisitori levino la pena senza » consiglio a quelli del C. X. che non osservano le leggi presenti » nelle rivocazioni delle sentenze, nelle quali devono esser chiamali » quelli che le fecero. » 1454; C. X. 19 giugno. Gl’inquisitori levino la pena a’eapi, » che non intervengono al Maggior Consiglio. » 1459; C. X. 14 novembre. Levino le pene stabilite a chi » parla di cose secrete fuori di Pregadi. » 1480; C. X. 12 luglio. Così a’nobili, che hanno corrispon-» denze con ministri esteri o propalano cose secrete ; ma però » citra sanguinali. » 1488; C. X. Assieme coi capi e cogli avvogadori inquieri-» scano od eseguiscano le pene pecuniarie e di bando contro i no- • bili, che trattassero di cose pubbliche con forestieri.