INQUISITORI DI STATO. 177 archidiácono dovesse assistere al consegio de' Dieci, quando se devono giudicar ecclesiastici, et ogni volta che se mudará l’archi-diacono li sia fatta una volla per sempre questa ammonilion. 24.“ E perchè i magistrati criminali di questa nostra città ha posto man a giudicar criminalmente questi ecclesiastici, e rimoverli saria un ceder la giuridition, però ij siano lassadi nel costume, ma ji rettori di fuora non habbia questa licenza, se non ij ha-verà delegation special del consegio dei Dieci, o del senato che facia mention de’ ecclesiastici, eccetuati i generali nostri da terra, e da mar, i quali habbia questa autorità per loro stessi senza bisogno de delegation, e per dignità della carica. 25.° Al generai nostro de Candia e di Cipro sia per il magistrato nostro data facoltà, occorrendo eh® in regno vi fosse qualche nobile nostro, o altro personagio capo di parte, quali, per i suoi portamenti stasse ben morto, ij ghe possa levar la vita secretamente ; quando la sua conscientia se ghe aggiusterà de non pos-ser far altramente, del che el se intenderà constituido debitor apresso il signor Dio. 26.° Se qualche artista capitasse in altri paesi a piantar l’arte, con detrimento del mestier di questa nostra città, sia immediate rechiamado, et non obbedendo siano imprigionade le persone a lui più congiunte de sangue, acciò mosso da questo si risolva de venir, et volendo venir li sia dada venia del passado, et se procuri anco de stabilirlo in Venelia; se poi anco non se resolvesse de venir, manco per la prigionia dei suoi congiunti, sia mandado ad amazzar ove el se troverà, e morto che el sia, siano liberadi della carcere quelli sui parenti. Sia incaricado ogni console della nostra nation, et ogni altro ministro che habitasse in terre aliene ad invigilar ogni novità pregiudiciabile al stato nostro, ed avertirla a noi. 27. Se qualche vescovo (come se ha scoperto per el passado) pretendesse esercitar autorità giudiciaria contra mundani per qual-sisia delitto, sia impedido con le buone e con le cattive. Contro di preti possano proceder a sospension a divinis, ma non nella vita ; vol. vm. 23