204 MBRO XXX, CAPO V. Inventario ile li rapresentanti a quali et non altri si possi concedere questo privileggio, se /laveranno le conditioni personali già registrate. Generali tutti da terra, et da mar. Li ambasciatori a Roma et a Viena ordinarij. Ogni ambasciatore straordinario a testa coronala. Li rettori de Padova et de Brescia. 6.° Spesse volte li ambasciatori de’prencipi ricercano per gratia la liberatione di alcun bandito, et frequentemente vengono esauditi dalla pubblica benignità; e chiamata la prudenza pubblica a ricavare alcun beneficio della facilità che si osserva nell’ annuire alle istanze de’ supplicanti. Perciò resti terminato che in avvenire quando alcun ministro de’ principi ricerchi liberatione di alcun bandido, et che il senato o il conseglio di Dieci concorrà alla istanza, che li successori nostri debbano fare diligente esame della persona liberata, et se ritroveranno che sij de conditione volgare, di costumi relassati e di ristrette fortune, in modo che per alcuna di queste qualità si possi supponere avido di guadagno; sij fatto tentare da alcuno de’raccordanti nostri se vogli ancor lui rollarsi nel numero loro, ma con miglior conditione mentre de presenti le sarà fatto assegnamento di venti cinque o trenta scudi al mese per mesi sei, quando egli con 1’ entratura che averà nella corte di quell’ambasciatore, che lo haverà dimandato in gratia, vogli con finto di inclinatione et genio a quella natione, come sua benefattrice, osservare et frequentare la pratica, per scoprire se alcun nobile nostro, o secretano alcuno, habbi intelligenza con alcuno de loro. Se entro il termine di sei mesi porterà qualche cosa di rilevo, sarà premiato abondantemente, oltre la provisione assignatali: fornitili sei mesi, restarà alla conditione delli altri raccordanti, quali servono senza salario, et ricevono mercede quando di fatto prestano servicio di rilevanza.