anno 1560. 369 ♦ deliberò di ristabilire nell’ambasciata di Roma il da Mula, a patto, che la chiesa di Verona fosse provveduta di un altro soggetto. Perciò dal senato furono presentati tre nomi, ed il pontefice ne fece la scelta. Marc’ Antonio da Mula incontrò nel viaggio il corriere, che andava a Roma con queste deliberazioni; quindi anch’egli vi ritornò. Avvenne, che il papa, in questo medesimo anno, e poco dopo questo contrasto, fece una promozione di cardinali : in essa nominò anche due veneziani, Bernardo Navagero, senatore e cavaliere, ed il summentovato Marcantonio da Mula. Acconsentì il senato alia scelta del primo : ma non volle acconsentire per l’altro. Spedì a Roma di bel nuovo un suo secretano, per assicurare il pontefice, che non potevasi cedere su tale articolo, perchè assolutamente contrario alle leggi. Tuttavolta Pio IV comandò al da Mula di accettare la conferitagli dignità: ed il da Mula ubbidì. Ma il senato non potè lasciare impunita questa disobbedienza: proibì a lutti i parenti del da Mula di portare in questa occasione la veste purpurea di seta, delta ducale, e di fare qual si fosse dimostrazione di pubblica o di particolare allegrezza per festeggiare, com'era costume, co-tcsta promozione. Così rimase salvo 1’ onore della legge veneziana, e 1’ amicizia con la corte romana non rimase interrotta. Al proposito di questo avvenimento, devo notare due inesattezze del Darù. La prima di avere nominato Amulio, anziché da Mula colesto veneziano ambasciatore, promosso al cardinalato : la famiglia Amulio non so che abbia mai esistito ; la famiglia patrizia dei da Mula, alla quale appunto apparteneva il cardinale Marc’Antonio, esisteva ed esiste sino al dì d’oggi. L’altra inesattezza, ancor più grave si è, che non polendo, la repubblica pigliar lui, tutti i suoi parenti andarono spogli della veste senatoria (1). Alle quali parole non altro è d’ uopo contrapporre se non la dotta osservazione, che sullo stesso proposito contrappose il Tiepolo. « L’ indicazione (i) Daiù, S/or. della repub. di Ven., lib. XXVI. § XVI. VOL. vili. 47