382 LIBRO XXXII, CAPO XX. » che in questo negozio non dovesse moversi nè parlare con al-» cuno, se egli non fosse richiesto, e richiesto facci unitamente » con gli altri ogni uffizio ; ma non sia primo lui a questo. » Ai 22 maggio 1568 per lettere dell’ ambasciator nostro da » Roma ci dava avviso, come alla bolla erano aggiunte parole, e » che alla nobiltà di Fi’ancia si negava l’assoluzione ; e che a lui » pareva, che essa bolla fosse più stata fatta per la repubblica no-» stra che per altri principi, nè sapeva quando avesse avuto a » parlare con sua santità veder rimedio, essendo sua santità di » quella natura che ella era, ed aveva inteso che si mandavano i » brevi ai vescovi, acciò in ogni luogo fosse pubblicata essa bolla * con pena d’escomunicazione. » Ai 29 maggio 1568 dall’orator nostro in Roma s’intese » che era stato all’ udienza ed aveva fatto cascar in proposito il » discorso della bolla con sua santità dicendole, che ella le pareva * troppo dura, e che non credeva che potesse essere da’principi » osservata. Disse il papa : Di grazia, ambasciatore, se sapete di-» temi, quali siano i loro gravami, e perchè pare così dura 1’ os-» servanza di questa bolla. Disse 1’ oratore : Padre santo, sono » posti in una servitù grandissima, che a lor modo non possono » reggere i loro popoli, porvi nuove gabelle e gravezze, e sovve-» nirsi nei loro bisogni. Rispose il papa : A noi, e non ad altri » incombe il carico del governo de’ popoli, nè vogliam patire che » siano tiranneggiati. Se i principi hanno bisogno di nuove impo-» sizioni, le addimandino. Disse l’ambasciatore: Troppo si conce-» de a’ religiosi ; poiché del poterli castigare, quando fallano, è > proibito a’ signori secolari ; da che ne causeria gran licenza nei » preti, e perdita grande d’autorità dei principi appresso ipopoli. » Rispose sua santità, che non era lecito ad un ministro secolare » metter mano nelle cose de’religiosi; ma che se fallavano andas-» sero da lui, come era conveniente. Disse 1’ ambasciatore, che si » derogava troppo l’autorità de’principi privandoli nelle cose della » chiesa di quei privilegi ed indulti concessi loro da altri principi