14 LIBRO XXXI, CAP. XX. quelli cinquecento ducati compitamente ogni anno debbano dare et al mio imperiai thesoro li debbano far consignare. » Et nel territorio del dominio mio dal tempo in qua del aqui-sto fatto delli paesi della Arabia, come che veniva ad essere il consueto antico due maone, cioè due galeazze in Alessandria del Cairo andavano et anco due altre galeazze in territorio della città di Damasco a quella soggette le scale di Tripoli e di Ba-rulti, secondo era il consueto, andavano con robbe et mercantie loro alli tempi delle loro mude consuete, venendo et andando in li sui deputati tempi delle mude sue, et siano le due fuste delle galeazze overo ancor siano di più et così li navilii grandi et piccoli fino a quest’ hora nel modo che venivano et andavano et negociavano secondo che veniva ad essere il consueto, di nuovo lo debbano fare, senza fare difficoltà nè contrarietà alle consuetudini, » Et nelli territorii dell’ Arabia quel che per avanti era giudeo et dipoi fattosi musolman'o uno tale nominato Habraam Castro in le scale di Barutti et Tripoli si di aspri, cioè di dinari, come in ogni mercanti» per avanti al usanze che venivano ad essere et alli antichi cannoni miei in contrario da lui, le inventioni et novità fatte siano tutte annullate et per avanti come che veniva ad essere in quelli si habbia a fare et al antico mio cannone et decreto da nessuno violentia over contrarietà no s’ habbia a fare. » Et a quelle galee et ogni altra sorte di navilii et alli merca-danti et liuomini di quelli dalli miei beglierbeì et dalli miei subditi signori sanzacclii nè da nessun altro delli miei schiavi in contrario delli antichi miei cannoni et decreti, vexation nè torto non debbano fare ; ma siano in se la cantione et sicurtà dalla pace, et quelli da nessuno non lasciaranno molestare in un minimo minuto. » Et al fatto di questi prenominati, giurati et fede de capitoli in sù quell’ amicitia et pace per farla accettata fo sagramento per il sommo et giusto creator della terra et del cielo dum mentre