INQUISITORI DI STATO. 251 fin qui su di essa può bastare a convincere chicchessia, non essere che esagerazioni e imposture le notizie sparse su di essa dagli scrittori stranieri, che ridussero la storia nostra a romanzo; essere palesemente bugiardi ed immaginarii gli Statuti, di cui menò tanto vanto il Darù primo scopritore ed editore di essi ; essere stata poi alla fin fine l’inquisizione veneta nulla più di quello, che furono e sono sino al giorno d’oggi le polizie di qualsivoglia governo d’ Europa ; e tutt’ al più averle questa precedute e di tempo e di accortezza e di attività. Quanto finalmente al capitolare di essa, dirò, che non consta in veruna guisa, ch’ella ne avesse; che tutte le leggi relative agl’ inquisitori si riducono a quelle unicamente, che ho commemorato di sopra (1) ; che il Franceschi, secretano del Consiglio dei Dieci, il quale ue fece raccolta, non ce ne fece conoscere verun’altra : nè vcrun’ altra, per verità, se ne trova nei registri autentici ed autografi del Consiglio dei Dieci ; che non di rado quei nobili, i quali erano assunti al grado d’inquisitori di stato, se ne facevano un sunto per loro uso; e perciò negli archivi domestici di quelle famiglie, dal cui seno ebbe la repubblica un qualche inquisitore, se ne trovano copie, poco più, poco meno, simili le une alle altre : e di queste ebbi occasione anch’ io di vederne parecchie altre. Nessuna poi di esse ha di che fare cogli esecrandi Statuti promulgati dal Darù. (i) Nel cap. II e nel cap. Ili, pag. i55 e seg.