440 LIBRO XXXII, CAPO XXV. vi concorra l’assenso di tutti i capitolari, nessuno eccettuato.— III, che nell’occasione di aversi ad eleggere un suddiacono, il capitolo non sia obbligato a sceglierlo tra gli accolti, ma lo possa scegliere dal numero dei cherici, che attualmente si trovano al servizio di quella tal chiesa (1). Tanto stava a cuore alla saggia prudenza della repubblica veneziana l’osservanza di queste discipline, stabilite dalla sopraccennala bolla Clementina, che il Consiglio dei Dieci teneva costantemente un ecclesiastico col titolo di Conservatore e Difensore della bolla Clementina, al quale apparteneva I’ invigilare sulla esatta osservanza di essa, ed il portarne all" uopo i varii casi alla suprema magistratura di quel tribunale, da cui era egli stato eletto. In somma, l’uffizio di questo ecclesiastico in poche parole riducevasi a ciò. Fatta 1’ elezione de’ pievani o de’ titolati, gli eletti si presentavano a lui con opportune attestazioni; ed egli in forma autentica faceva la sua attestazione ai capi del Consiglio dei Dicci, dai quali per questa via ne veniva riconosciuta canonica 1’ elezione, ed in caso di contestazioni egli ne assumeva 1’ esame in nome del governo. Appartiene a questo secolo anche la disciplina particolare della chiesa veneziana, circa le ordinazioni de’suddiaconi a titolo di servitù di chiesa, senza qualsiasi titolo patrimoniale. Sisto V, pontefice, il quale a tutte le diocesi aveva intimalo 1’ obbligo della canonica fondazione di un tilolo patrimoniale a chiunque avesse dovuto essere promosso al suddiaconato, sciolse dall’osservanza di questa legge il clero di Venezia, e con breve del 50 dicembre 1590 (cui finora nessun romano pontefice annullò ) permise, che si continuasse ad osservare 1’ antica disciplina di ordinare i cherici ad titulum servitutis ecclesiae, senza che le costituzioni di (i) Più minutamente ho trattalo questa Venezia, nell’ art. 1 e nel li, che ne par-materia dei titolali e dei pievani, nel lano di proposito, e che formano parte del cap. VII della mia Storia della Chiesa di voi. II di quell’ opera.