456 LIBRO XXXII, CAPO XXV. meno, con le medesime ceremonie sino all’ ultimo patriarca eletto dalla repubblica. In questo medesimo secolo XVI ebbero particolare sistemazione in Venezia le elezioni dei pievani e dei titolati delle chiese collegiate : al quale proposito si riferiscono le bolle pontificie, che in conseguenza di quella di Eugenio IV, del 1456, concessero i successivi papi Leone X nel 1517, Clemente VII nel 1525 e nel 1552, Pio IV e Pio V, e finalmente nel 1590 il papa Sisto V. Quanto ai pievanati, la bolla di Eugenio IV, stabiliva, che il diritto di patronato dovesse appartenere a quei cittadini, i quali avessero posseduto stabili, fabbriche o case dentro i confini delle rispettive parrocchie: lo che da tutti ¡sunnominati pontefici venne successivamente confermato. Quanto poi ai benefizi o titoli delle chiese parrocchiali e collegiate, i quali erano conferiti dai rispettivi capitoli, merita particolare osservazione la bolla di Clemente VII, detta volgarmente la Clementina, della quale mi è d’uopo esporre compendiosamente la sostanza, perciocché ad essa riduce-vasi tutta I’ ecclesiastica economia del veneto clero. Antichissima, anzi d’immemorabile origine, era la consuetudine, che 1’ elezione dei titolali si facesse dai rispettivi capitoli. Dopo Tanno 1400, taluno dei vescovi di Castello incominciò a pretendere di sua appartenenza la collazione di questi benefizi : al che si oppose il governo, che inculcava 1’ osservanza dell’ antico costume. Cangiato dipoi il vescovato di Castello in patriarcato di Venezia, alcuni patriarchi vollero similmente ingerirsene, sotto il pretesto, che i titoli fossero, giusta la norma de’ sacri canoni, conferiti ai più degni. E la loro pretesa aveva anche un qualche appoggio in ciò, che talvolta avveniva, conferirsi il litoio superiore di prete a chi non aveva per anco sostenuto l’inferiore di suddiacono. I più vivi contrasti su ciò ebbero luogo ai giorni del patriarca Antonio Contarmi nel 1514. I capitoli nominavano bensì i titolati ai posti vacanti; ma per la notoria ignoranza ed inabilità degli eletti, il