anno 1559. 293 cospicue del senato e del maggior consiglio, la quale in segnilo fu confermala stabilmente (I). Questi non ebbero per allora che il volo consullivo ; ma per una legge del 1556 proposta dai correttori e decretata dal maggior consiglio ottennero anche il deliberativo (2). Questa giunta fu poi nel 1529 ridotta a sole quindici persone. Era legge che tanto i dieci che i quindici della giunta fossero eletti dal consiglio sovrano, cappandoli dal corpo dei senatori; i dieci si arrogavano talvolta il diritto di scegliersi essi la giunta, ma durò poco, fu represso l’abuso, e gli antichi decreti richiamati all’ordine. Sino dal 1514 si era decretato, che uno almeno dei tre avo-gadori di comune dovesse assistere a tutte le riduzioni dei decemviri e che senza di loro fosse irrita e nulla ogni decisione. Gli avo-gadori non avevano che la facoltà di proporre, ma potevano sospendere la parte quando la trovassero contraria alle leggi o al ben pubblico, e rimandarla o al maggior consiglio o al senato o alle quaranzie, secondo che avvisavano meglio competersi (5). Nel consiglio dei dieci con giunta, oltre alle anzidelte persone, vi avevano ingresso i cinque savj grandi, o del consiglio, i cinque savj di terra ferma, i cinque savj agli ordini, delti da alcuni savj di mare (U) ed i procuratori di san Marco (5) : questi ultimi massimamente dovevano essere chiamati nei consigli segreti ed ardui. Non so se prima vi avessero parte lutti nove, ma è certo da una legge 27 aprile 1527 presa dal consiglio dei dieci e collegio insieme, che tre solamente erano ammessi e si cavavano coi più voli ogni volta che componevasi la giunta. I capi dei quaranta al criminale, che prima si avevano posto, ne furono esclusi per legge del maggior consiglio nel 146ft. (1) Sanudo, pag. 6o3 ; Sandi, tom. Ili, confondere qui la legge, che proibiva ai pag. i3o. savj di essere del Consiglio dei dieci; per- (2) Sandi, ivi. chè per questa legge intendevasi, che uno (3) Sandi, tom. Ili, pug. i35. dei savi non potesse in pari tempo essere (4) Sandi, tom. V, pag. 40 : al quale anche uno dei dieci. proposito è da notarsi, che non si deve (5) Sandi, tom. Ili, pag. 336.