ANNO 1540. 311 » lo debbano emendare, et se per caso fossero andati senza liaver » dato piezzaria siano in pena et colpa di peccalo et severamente » si debba venire alla punitione di quelli. » Et nelle terre del dominio mio se un carazzaro overo un » amaldaro fuggendo andasse a risiedere in li castelli et isole sog-» gette a venetiani non sia accettato, ma alli uomini che andaranno » per essi senza fraude nè fare occultatione quello proprio Io » daranno. » Et se così facendo homicidio over ladrocinio et che portasse » robbe propriamente lo debbano dare et che anche così dalla » banda mia sarà fatto il simile et se in quelle bande si facesse » homicidio over ladrocinio et che le robbe fossero portate qua, » quello stesso sia preso et datolo loro. » Et se dalli venetiani uno col 1’ altro fra di loro fosse dilfe- • rentia, il suo bailo secondo le sue consuetudini gli debba ascoltare » et niuno gli lo prohibisce. » Et se alcuno havesse differenza col bailo così in città di Co-» stantinopoli in la sublime et felice Porta in la magna audienzia » la causa che sarà della differenzia sia ascoltata: et se per aven-» tura io con felicità mi trovassi in campo col il vittorioso essercito » mio, in simil caso le differenze che si haveranno col bailo nella » città di Costantinopoli per guardia il signor sanzacco che sarà » messo nel suo cospetto con la intentione et consentimento del » cadì sia ascoltata : et così se con li mercanti veneti alcuni haves-» sero differenza et andassero al cadì, et non essendo presente il » dragomano delli venetiani, il cadì non debba ascoltar la causa » della, né facciano difficoltà con dire il dragomano non essere qui » presente et con questo non sia fatto suspendere et tardare ma » facciano che il suo dragomano sia apparechiato, se già per caso » il loro dragomano fosse in servitii d’importanza si debba sopra-» stare, in fino che venga. » Et il bailo che sarà per il debito di alcuni altri qui nessuno » non Io possa ritenere nè far pagar niente, ma il bailo quello alli