102 LIBKO XXX, CAPO III. di questa tremenda magistratura? G tutte le loro esagerazioni e menzogne d’onde ebbero vita, se non dal dispetto, che ne provano essi per la secretezza, che nominano misteriosa, delle operazioni di questo tribunale? Nè ciò deve far maraviglia. Chi nell’ animo è nemico del buon ordine; chi vorrebbe sciolto ogni vincolo di soggezione e di obbedienza ad una qualunque siasi autorità imperante, per potersi ad arbitrio abbandonare al compiacimento di ogni suo desiderio ; è ben naturale, che non gli garbi una magistratura, la quale con occhio vigile ed instancabile lo segue in ogni passo per indagare le sue riprovevoli azioni e tener a calcolo ogni suo sfrenato parlare. Ed ecco perchè costoro tanto si scaglino contro la segretezza del tribunale degl’ inquisitori di stato, e disapprovino quindi e maledicano ad ogni sistema di secreta investigazione sulla civile condotta e sulle politiche macchinazioni degli scorretti e torbidi cittadini. L’uomo saggio, l’uomo onesto nè teme nè disapprova il secreto sindacato, che possa farsi da chicchessia sulle sue azioni, sui suoi delti, sui suoi progetti. Il sistema di secretezza negli affari di stalo e nella inquisizione sulle azioni sospette e che possono tornare a pubblico danno, fu sempre adottato da qualunque ben ordinato governo ; anzi, nel fatto ed in pratica, è riconosciuto necessario così da coloro stessi, che Io riprovano nella teoria, che anche i governi più democratici e liberali si videro costretti a valersene. Non nego, che vi potessero nascere degli abusi, massime nel tempo, in cui 1’ autorità degl’ inquisitori, a cagione della crescente potenza spagnuola in Italia, ebbe considerevole incremento: voglio anche concedere, che qualche abuso di potere sia talvolta avvenuto: ma perciò se ne dovrà dire esecranda la magistratura, di cui taluno de’ suoi componenti abusava ? Ned è poi già tutto vero ciò che si narra dagli avversarli circa il secreto degl’ inquisitori di stato, particolarmente nelle sentenze. Non s’ è veduto di sopra, nella legge da me accennala del Consiglio maggiore, che le sentenze dovevano essere pubblicate, prima di averne esecuzione, alla