160 LIBRO xxx, CAPO HI. » governo e delle pubbliche deliberazioni sia sottoposto alle pene » di propalatori de’segreli, che sono della vita e della roba. — No-» bili, che abbiano avuto ingresso ne' consigli segreti, segreta-» rii, ecc. non escano dallo stato. • 1668; C. X. 29 maggio. Proibizione delle parrucche e • trasgressori di ogni condizione siano castigati colla potestà som-» maria del tribunale. » 1669; C. X. 8 luglio. Rimessa agl’ Inquisitori la parte del » 29 giugno passato del M. C. per le risoluzioni, che stimeranno » di pubblico servizio. » 1669; C. X. 26 agosto. Raccomandalo agl'inquisitori di » stato il rispetto delle chiese et onestà de’monasteri, acciò questa » materia sia regolata dalla lor sommaria autorità. » 1671; C. X. 9 luglio. Proibizione di paggi, lacchè, slaffie-» ri, ecc. Inobbedienti siano castigati con sommaria autorità e riti » solili del supremo tribunale. » 1685 ; C. X. 25 luglio. Inquieriscano contro disordini uel-» la giustizia distributiva. » 1691 ; C. X. 25 giugno. Inquieriscano perchè lettere dei » capi da mar, sia in cifra che fuori, siano scritte dai secretarii di » cancelleria o da essi. » 1702; C. X. 11 dicembre; e 1703, 19 luglio. Ricercate » ( ossia, le ricerche ) del senato circa la licenziosità de’ sentimenti » in proposito de’ giuramenti, rimesse agl’ inquisitori. » 1704; C. X. 50 dicembre. Proibizione de’ casini, speziai-» mente ad uso di ballo, raccomandata agl' inquisitori. » 1704; (ossia, 1705, ad uso comune) C. X. 26 febbraro. • Eseguiscano l’osservanza delle severe pene slaluile contro no-« bili, che non portano la veste e vanno in tabarro. » 1710; (ossia 1711 ) C. X. 6 febbraro. Mitigata la delta » legge dei tabarri, correggano li trasgressori colla loro prudenza » secondo la qualità. In caso di recidiva dopo la prima correzione » vengano al C. X. per li maggiori castighi.