458 muro xxxir, capo xxv. il giudizio pronunziato su di essa debba avere un valore pari a tre sentenze uniformi. — L’VIII concede facoltà agli elettori, che, se il giudizio fosse pronunziato per avventura contro T appellante, possano per quel solo caso eleggere un altro.—'E nel IX sog-giungesi, che, ove 1’ elezione susseguente cadesse di bel nuovo sopra un indegno, la s’intenda devoluta per quella volta al patriarca. —Minaccia il X censure ecclesiastiche ai patriarchi, i quali o costringessero qualche titolato a rinunziare, od ammettessero cessioni di titoli.— L’XI raccomanda l’esecuzione della bolla al vescovo di Pafo, all’abate di san Giorgio maggiore, ed all’abate de’Borgognoni.— Decreta finalmente il XII capitolo, che se si trattasse di titoli riservati al papa, gli eletti ne dovessero ricevere le bolle da Roma, e conseguentemente ne avessero a pagare le tasse alla Camera Apostolica. Giunse a Venezia cotesta bolla, nel tempo che la repubblica era occupata nelle gravissime cure degli affari politici dell’ Italia: perciò ne fu differita la pubblicazione, finche il senato, per la pace conchiusa a Bologna nel 1529, potè occuparsene di proposito. La pubblicò infatti con ripetuti decreti nel seguente anno 1550, ai quali indarno tentò di opporsi il tenace patriarca Quirini. La bolla ebbe la sua esecuzione. Tuttavolta non cessarono del lutto i contrasti e i disordini. La bolla di Clemente VII non aveva abbastanza provveduto a tutti gli oggetti del culto e dell’ uffiziatura delle chiese. Quindi fu, che alcuni preti ollenevano al tempo stesso più titoli ; che i titolati, anche divenuti pievani, ritenevano i titoli ; che alcuni titolati, posti al possesso di parrocchiali benefizii in terraferma, impetravano da Roma di ritenere i (itoli in commenda, e di goderne quindi le rendite, senza uffiziarne !e chiese, a cui erano ascritti. Ed altri simili disordini avvenivano. Perciò il Consiglio de’Dieci, nell’ anno 1551 vietò siffatti disordini, e comandò ai pievani, che possedevano anche un qualche titolo, la rinunzia di questo. La quale deliberazione del Consiglio dei Dieci fu sancita dal papa Clemente VII, nel seguente anno 1532. E per nuove