ANNO 1568. hZl patriarca li riprovava. Per la qual cosa radunò egli il sinodo, in cui fu decretato, che, salvo il diritto dei capitoli di eleggere i proprii titolati in occasione di qualunque posto vacante, si ponesse niente dagli elettori a far scelta de’migliori soggetti, i quali gradatamente ascendessero ai titoli superiori ; altrimenle, mancando essi a questa necessaria precauzione, il diritto di nomina fosse per quella volta devoluto al patriarca. Dopo il Contarmi, succedutogli il frate domenicano Gerolamo Quirini nel 1524, sorsero nuovi contrasti per le elezioni ai titoli ; forse con troppa durezza per parte del patriarca, uomo d’ indole risoluta e tenace. A sostegno dell’antica disciplina il governo interpose la sua autorità, e per renderla più efficace a sedare le turbolenze insorte, ricorse al pontefice Clemente VII nel 1525. L’istanza del senato fu accolta benignamente dal papa e 1’ antica disciplina della Chiesa veneziana fu confermata con apposita bolla. A dodici capitoli si riducono le deliberazioni di essa: eccone il contenuto: ■—Nel I sono confermate la bolla di Leone X e le costituzioni patriarcali circa il patronato dei parrocchiani alla elezione dei proprii pievani. —> Col II viene esteso Io stesso diritto anche alle chiese parrocchiali di Murano, di Burano, di Mazzorbo, di Torcello e di Malamocco : isole circostanti a Venezia nel giro della sua vasta laguna. — Comanda il 111, che i titoli vacanti delle chiese parrocchiali e collegiate siano conferiti dai rispettivi capitoli a persone idonee, scelte tra il clero della propria chiesa, e gradatamente ascendendo dai titoli inferiori ai superiori. — Prescrive il IV, che gli eletti abbiano poi ad essere confermati dal patriarca ed a ricevere da questo l’investitura canonica del titolo,a cui furono promossi. —Dichiara il V, che. tutte le elezioni sopra persone indegne, od eseguite senza le prescritte formalità, siano intieramente nulle ed invalide.— Ordina il VI, che se il patriarca ricusasse di confermare gli eletti, adducendone a motivo i difetti sopraccennali, vi sia luogo ad appellazione. — Stabilisce il VII, che 1’ appellazione s’ abbia a portare al tribunale del nunzio apostolico residente in Venezia, e che