INQUISITORI DI STATO. 157 » 1512; C. X. 15 ottobre. Eseguiscano pene contro propa- * latori del segreto. » 1552; C. X. 12 febbraro. Inquieriscano contro propalatori » del segreto e riferiscano al C. X : la pena è della vita. * Dalla serie di questi decreti è fatto palese, che tutta la facoltà degl’inquisitori derivava dallo stesso Consiglio dei Dicci,e ch’eglino poi finalmente non altro erano se non un’ emanazione di esso, in cui nome operavano ; e che per conseguenza la loro autorità non estendevasi che a quegli affari soltanto, eh’ erano di particolare appartenenza del Consiglio medesimo. CAPO III. Autorità degl’ inquisitori, dappoiché ne fu stabilmente piantalo il tribunale. Quindi è, che col crescere dell’ autorità e delle attribuzioni dei Dieci, crebbe altresì il potere degl’ inquisitori ; non però a quell’ eccesso e a quel dispotismo, di cui li vollero calunniare tutti gli stranieri, che ne parlarono. Eglino erano tre, come s’ è veduto di sopra ; ma sebbene in sul principio fossero eletti ad arbitrio dal corpo di qualunque altra magistratura, a cui avessero appartenuto, senza per altro che ne lasciassero il posto; tuttavia poco a poco si ridussero i decemviri a non eleggervi che dei loro ; e finalmente passò in sistema normale, eh’ eglino fossero due del Consiglio dei dieci ed uno dei consiglieri ducali. I due primi dicevansi neri, perchè tal era il colore della veste, che usavano i decemviri ; il terzo dicevasi rosso, perchè di rosso vestivano i consiglieri ducali. Oltre gl’ inquisitori eleggevansi dei vice-inquisitori per sostituire quelli in caso di bisogno ; ognuno però nella propria classe: ossia, un inquisitore nero non poteva mai venire surrogato da un viceinquisitore rosso, e viceversa. Le deliberazioni degl’ inquisitori di stato dovevano essere unanimi : uno solo che discordasse, erano