INQUISITORI DI STATO. 219 per ¡1 pubblico servicio. I! primo beneficio di questa nolilia sarà la certezza del reo, il quale sin hora resta nascosto nella moltitudine di quelli che potessero esser rei, cioè nel numero intiero dei prelati che conversane con monsignor Nuntio. Liquidala la persona delinquente, o per meglio dire, il più delinquente degli altri, perchè una puntuale innocenza difficilmente si troverà in alcuno ; all’ hora li inquisitori deveranno far esame da chi de’ nobili nostri che entrino in senato puossi quel prelato dissoluto ricavare le sue nolilie. All’ hora il nome del prelato resti descritto a parte nel magistrato nostro ; acciò in ogni nuova consecutione di beneficio ecclesiastico, che egli facesse da Roma, li sia da noi, con partecipatone de’savij maggiori, negato il possesso temporale, con ogni altro pretesto quantunque debole ; et per ogni altra maniera dissimulata, resti impedito in ogni suo avvansamento il parente de lui, che per verità ha ancora maggior grado di colpa; ma non essendo probata con maniera giudiciaria, non può giustificare una pena afflittiva che il magistrato nuovo volesse adossarli ; resti almeno sempre nell’ occhi di tutti li inquisitori attuali et successori; acciò sij disfavorito in tutte le sue dimande ; et caso che per altra imputatone privata si facesse obligato alla giustitia, sia castigato con rigore anco eccedente la colpa impostali : perché operando lui disordinatamente in pregiudicio della patria, in cosa essentialissi-ma, può appagarsi la conscientia d’ogn’uno che lo punisca fuori dell’ordine, anco per causa leggiera. 20.° E stato sempre come fatale nella repubblica nostra che ogni cittadino, per la pretesa dell’ uguaglianza, s’ babbi fatto lecito sindicare le operaiioni dell’altri, tuttoché insigniti de pubblica dignità, et babbi tal volta dato calumnia d’ingiustitia alle delibe-rationi loro ; benché non potesse haverne informatone de’ molivi che li persuasero a tenere quella forma di giudicio, per essere secreti alla sua capacità: questo ha operalo molli pregiudicij pubblici, prima ponere in disprezzo le persone governanti, come fossero o imperiti o appassionati ne'loro giudicij ; poi ha inserito