INQUISITORI DI STATO. 187 ricercado separatamente ogni particulare che possi dar lume di questo interesse, et trovando contravenirse a questo ordine, sia proceduto rigorosamente in principio, acciò ogni uno impari obe-dientia ; et acciò alcuno non pretenda ignoranza di questa pubblica volontà, sia nella prossima riduttione del maggior conseglio stridalo dal nostro secrelario, che tanto sij stato da noi terminato, et questo basti come fosse proclamado in stampa. Resti permesso però ad ogni nobile nostro di dar soldi a cambio e a livello, ma ad altro patto non mai, e oltre le altre pene, se quello che ricevesse il denaro, o per compania, o per altro interesse, denoncierà il patto al tribunal nostro sia immediate coniìscado il capitai, et la metà della confiscation sia a beneficio di chi ha vera portada la no-titia, et l’altra metà alla cassa del consegio di Dieci, et quel nobile sia escluso per sette anni del maggior consegio. b.° Un altro abuso di non minor importantia si va introducendo nelle persone nobili, et altri non nobili, di mandar cioè fuori dello stato grosissimi capitali, et si facino investire in beni sotto prencipi alieni, il che quanto possa riuscir di pregiuditio pubblico basti considerare due cose, l'una che chi si sia è sempre affezio-nado più a quel paese ove hai suoi maggiori interessi; la secunda che occorrendo alla repubblica nostra imponer gravezza, non si possono aggravar li beni che non sono nella propria giuridittion. Però resti terminato che non sia lecito ad alcun nobile nostro, ed altro suddito, sotto qualsivoglia prettesto, haver beni stabili in alcuna giuridittione, et non solamente beni stabili, nè manco livelli, o crediti de monte, o altro danaro che renda frutto ; in pena di perdita di nobiltà a chi sarà nobile, et della vita a chi non sarà nobile; ma ogni suo haver si debba ridur nel nostro stato nel termine di mesi sei. Se per qualche caso inopinato havessero alcun credito fuori del stato debbano farlo esiger et ridur nel stato, et non potendo esigerlo, debba restarli occioso in maniera che non li renda frutto alcuno. 6.“ Sia commessa esatta custodia d’ ogni prigione detento per