138 LIBRO XXX, CAPO III. invalide, e l’affare portavasi alla deliberazione del Consiglio dei dieci. L’ unanimità di due inquisitori di stato, ove il terzo non avesse potuto deliberare, per essere la maleria appartenente ad affari della propria magistratura, dava a quelli il diritto di chiamare in luogo di esso un vice-inquisitore. L’ escluso, quando entrava nell’ aula del tribunale e vi trovava il suo posto occupato da un altro, se ne partiva senza domandarne il perchè. E quanto ai poteri di questi triumviri, dopo la loro permanente istituzione, ci sono essi manifestati dalla serie di queste altre leggi, che li risguardano, e di cui offro la cronologica progressione. « 1558 ; ( ossia, 1559, ad uso comune) C. X. con zonla ; 27 » gennaro. Gl'inquisitori procedano contro i rettori, che al ritorno » mancano di presentare intieramente le scritture secrete. * 1571: (ossia, 1572) C. X. con zonta ; 8 febbraro. Esegui-» scano le pene contro chi scrive nuove. » 1575; C. X. con zonta; 16 dicembre. Vedano processi etiam • del casson: ossia dell’ archivio dei Consiglio dei Dieci. » 1583; C. X. 24 ottobre. Possano prometter premii a chi » paleserà propalatori, da esser poi confermati dal C. X. » 1584; C. X. 7 marzo. Giudicando di propalatori de'scgreti, » per condannare a maggior pena dell’espressa dalle leggi, ven-» gano al C. X. » 1584; C. X. 7 marzo. Circa li segreti possano promettere » impunità, torturar, sentenziar, prorogar termini, bandir, condan-» nar in prigione e diminuir le pene statuite dalle leggi, secondo » loro parerà. » 1587 ; (ossia, 1588, ad uso comune) C. X. 8 gennaro. Ag-» giunte pene a chi scrive nuove o rapporti ; sia tagliata la man » destra nel luogo del bando. L’ esecuzion è commessa agl’ In- > quisitori. » 1596; C. X. 20 settembre. Procedano et inquieriscano » contro eredi, che non presentassero scritture dei rappresentanti » morti.