18 MURO XXIX, CAPO III. consumalo quel delitto sul/a persona di im patrizio ? L' apocrifa narrazione portala dal dall’ Ongaro non lomoslra: perché dunque 10 si vuol affermare? Per avere un prelesto, onde farvi entrare la magistratura dei Dieci, e quindi attaccare più vivamente la lealtà e la giustizia delia veneziana polizia. Ed ecco il bel modo, con cui cotesti lelleratuzzi romanzieri lavorano la storia ; particolarmente poi la storia della repubblica di Venezia: sull’appoggio di mal fondale conghietlure e di capricciose invenzioni. Documenti non ne conoscono. Sappiano adunque costoro, che il tribunale dei Dieci non entrò punto in questa condanna; e ne fanno prova evidentissima i regi-slri medesimi di esso Consiglio, i quali, esaminati diligentemente dall’anno 1500, 9Ìno al 1510, non offrono veruna traccia di questa sentenza, di cui si dovrebbe trovarne il tenore, se fosse stata pronunziala da esso. E un allro indizio della ignoranza di siffatti scrittori. nel punto di storia veneziana, abbiasi anche in ciò, che non ne sanno indicare neppur l’anno ; mentre alcuni dicono avvenuto 11 fallo nel 1505, altri nel 1507. Neppure il registro stesso dei giustiziati, che prelendesi copiato da quello della Scuola di san Fantino, ce lo sa dire con esattezza, mentre vi si nota il 1506 od il 1507. In un vero ed esalto registro non troverebbesi tale dubbiezza, perché la morie, ossia 1’ esecuzione della sentenza, vi si troverebbe registrata alla sua volta, nell’anno preciso, in cui quella Scuola vi avesse assistilo colla sua presenza. Resta dunque, che la sentenza sia stata pronunziata dalla Quaranta criminale, dai cui registri se ne avrebbe notizia, se da quel-1’ epoca ci si fossero siali trasmessi. Anzi, il non trovarne traccia in nessuna delle altre magistrature, da cui avrebbesi potuto pronunziarla, e di cui esistono i documenti di quell’ elà, mentre della Quarantia non si hanno; é una prova chiarissima, che dalla Quaranta appunto dev’ essere sialo giudicato quel fallo. Ed è poi falso il racconlo di taluni, che per allontanare il pericolo di dannare a morte un innocenle, sia stato decretato, doversi