384 LIBRO IL, CAPO XI,II. alcuno ; sotto pena di ducati 100 e di sei mesi di carcere per la prima volta, e del doppio per la seconda volta. 1618. 5 gennaro. I Soprap ro ve dilori e Proveditori alle Pompe : decretano, che « tutte le maschere, così huomini come donne, che » saranno ritrovate con vesture o altri habiti tessuti con oro o con » argento, overo che saranno guarniti con cordelle d’ oro e di ar-» genio, o con ricami di gioje o di perle o di oro o di argento, di » seta o di qual’ altra sorte di ricamo imaginabile ; oltre il poter » esser dinontiate da ogni persona colli benelìcij concessi dalle leg-» gi, possino esser etiandio ritenute da qual si voglia capitanio, overo » officiai di questa Città, e poste in una pregion serrata, nella qual » habbino a star per mesi tre continui: et appresso sieno e s’inten-» dino immediatamente incorse in pena di perder gli habiti e di pa-» gar ducali 100 per cadauna, li quali habiti e denari debbano es-» ser dati alli captori : e se saranno meretrice li sia raddoppiata la » pena della pregione e denari detti di sopra » ; con altre pene ancora ad arbitrio del magistrato ed a tenore delle circostanze. i 622. 50 marzo. 1 Sopraproveditori e Proveditori alle Pompe : dichiarano espressamente proibite a tutte indistintamente le donne, di qualunque classe ed in qualunque tempo « le vesti in alcuna maniera » separate in teli, se ben congionte insieme con bottoni o serrale a » pezzetti con insaccollature : ma debbano essere essi teli cuciti da » un capo all’ altro: et siano medesimamente probibite le maniche » aperte, tagliate, e pendenti, « ecc. sotto pena di ducati cento: « et » li maestri, maestre o altri, che tagliassero o cucissero alcuna * delle sopradette vesture .... caschino in pena di ducati cin-» quanta et di mesi quattro di prigion. » Era questa una rinnovazione di simile legge, latta nel 1615 a 26 di maggio. 1622. 6 aprile. In Pregadi. La legge per le spese, circa l'uso delle perle, fatta nel 1599 e nel 1609, fu ristretta ad anni sette solamente, dal giorno del loro matrimonio; « sotto tutte le pene, coil-» ditiorri et altri particolari » espressi in quei decreti. L questa medesima legge, nel 1625, a 50 di giugno ne ridusse il limite ad ami*