anno 1628. 163 contro la famiglia dei Cornaro con tali forme cd esagerazioni da muoverne ad ira queglino stessi, che per 1’ addietro erangli stati partigiani e protettori. La cosa fu spinta anzi tant’ oltre, che molti si diedero a sostenere i Cornaro. Gli uni e gli altri, fatti più forti dall’autorità del doge, sparsero nel Maggior Consiglio l’idea della necessità di una riforma di leggi, acciocché fosse circoscritta dentro a meno ampii confini l’autorità dei decemviri. Non dispiacque ad alcuni il progetto, il quale, esaminato, modificato, maturato, diede luogo alle discussioni c ai regolamenti, che verrò tosto esponendo. CAPO XII. Regolazione del Consiglio dei Dieci. Nella generalità dispiaceva questa riforma, perché temevasi, che nell’ atto di scemare ai Decemviri il potere, avessero a soffrirne molestie e strettezze i nobili. Perciò nel Maggior Consiglio fu preso il partito di stabilire una legge generale per tutti i Consigli, acciocché nell’ applicazione di essa vi si dovesse comprendere anche quello dei dieci. La legge fu, che se ne prendessero ad esame i relativi capitolari, ossia, i regolamenti di ciascheduno : al quale incarico fu proposto, che venissero scelti cinque nobili col titolo di Correttori sopra li Capitolari de’ Consigli. Giova trascriverne qui il decreto originale, tratto dai libri del Maggior Consiglio (1). « 1628. 3 settembre, in M. C. » Conosce cadauno di questo Consiglio per sua prudentia, quan-» to convenga e sia necessario al buon governo dello Stato nostro » la conservation e mantenimento delli Consigli, che sono stali e sono » il fondamento, base, e sostegno della nostra l\ep.a, della quiete, » della libertà e del pacifico viver di quella. Onde li sapientissimi » nostri Progenitori, mossi da sì gravi c rilevanti cause, con diverse (i) Dal lib. Octobonus, cait. 97 a tergo.