anno 1628. 171 » essere permutale, alterale o interpretate con altro senso, per facol-» tà, che alcuno avesse o fosse per avere in alcun tempo, cosi in » virtù di parte generale de’ banditi, come per via di raccordi o di » denonzie. Nè meno alli sopradetti possa essergli fatta grazia alcuna » di sospension, alterazion, remission, compensazion, clcvazion di » strettezze, o altre immaginabili diminuzioni delle loro sentenze o * dispensazione del numero de voti, o per via di salvocondollo, nè » per instanza o gratificazione de principi, nè altra qualsivoglia cau-» sa, via o modo immaginabile, sicché non possa seguire la libera-» zione de’ condannati, se non perfettamente adempite le sentenze » sudette con tutte le condizioni in quelle prescritte et dichiarite. » Quelli veramente, che de caetero saranno banditi, confinati in » prigione, relegati o condannati al remo, oltre che doveranno esser » sottoposti anche all’ esecuzione delle condizioni sopradette, resti » aggionto e fermamente deliberato, che non possano essere liberati » dalli loro bandi o altre condannazioni, se almeno non sarà passata » la metà del tempo delle predette loro condanne o bandi ; che fos-» sero in vita o perpetui, debbano prima di poter essere liberati, » esser passati anni dieci dal giorno del publicar le sentenze, riser-» vate però sempre le maggiori condizioni, che fossero espresse » nelle sentenze predette nè di questo tempo li possi esser fatta gra-» zia o remission d’ alcuna sorte, in tutto secondo le condizioni di » sopra espresse, et in ogni caso qualunque concessione o grazia che » fosse fatta contro la presente deliberazione sia nulla e di niun va-» lore, come se fatta non fosse e possa il delinquente esser offeso im-» punemente. Et appresso ciò dichiarito, che se alcuno delli banditi, » confinati in prigione, relegati o condannati come sopra o per finir » di tempo delle loro condanne o per altro modo fossero liberati, se » nella sentenza non vi sarà la condizione di avere la pace della parte » offesa, ciò non ostante non possa senza di essa pace tornare nel » luogo, ove sarà seguito il delitto, nè meno in alcuna parte del suo » territorio, et anco non ostante qualsivoglia deliberazione, che fosse * in contrario, non venga admessa la giustificazione solita usarsi, che