372 LIBRO XL, CAPO XLIl. » vcsture delle donne un filo solo di perle, e in dito baiassi per il » valor di 200 ducati, e una collana del valor di due. 500. I bot-» toni ovvero pianele davanti le vesture non siino maggiori di 6 per * oncia, e le traverse non siino lavorade d’ oro, nè di perle e zoje. » Item fu decretato, che alle nozze e pasti d’ ogni condizione non si » dia pavoni, nè più di tre vivande al pasto. I confetti siano minuti. » Che nelle feste non si facciano collazioni sopra solcri e per la sala, * salvo che nelle camere, secondo che si faceva prima di scalette e » confetti minuti. » La parte proposta fu accettata e confermala nel maggior Consiglio. E quattro anni dopo, ne fu di bel nuovo portata la proposizione ed approvata nei termini seguenti : « Che le donne » non portino zoje al collo, salva una collana di 500 ducati e anelli » per 400, né ricami o abiti d’oro o argento, ma solo vesti di seda, » che la fiubba e cao non vagliano più di due. 15 ; Che i letti non » si ornino con oro nè argento, nè in quelli si passino due. 200, nè » più di due. 150 in ornamenti di alcun albergo (1). » La qual legge fu rinnovata e riconfermata più volle anche in seguito, particolarmente nel 1562, per la cui sorveglianza furono eletti due Sopraprovveditori, estratti dal senato, acciocché, di conserva coi tre provveditori alle pompe, avessero T obbligo di radunarsi tre giorni ogni settimana ; giurassero le loro sentenze ; castigassero i padri per li figliuoli delinquenti, i mariti per le loro mogli; e se il reo fosse nobile, ne pubblicassero la colpa nelle adunanze del Consiglio maggiore. Ed inoltre il notajo di questa magistratura esibisse ogni mese al collegio dei Savj la nota de’ contravventori, ed i nobili che la componevano avessero ad essere chiamati dinanzi al doge ogni mese a rinnovare il giuramento di eseguirne diligentemente le leggi. Tra le altre particolarità, che si trovano nei varii decreti su tale argomento, è da notarsi questa, emanata nel 1598 addi 23 settembre (2) : che • l’andar fuori di casa con fazziol bianco di seta, (0 Cron. Tron e Vendramiu, presso il Gallicciolli, luog. cit. (a) Nello Statuto di questa magistratura, pari, ult., pag. 5G.