» 232 unno xvm, capo ix. La Signoria si obbligava a pagare alla vedova di Pietro Cornaro la suindicata pensione vitalizia di settecento ducali, di cui cinquecento resterebbero pe’ suoi eredi ; la venditrice potrebbe disporre morendo di una somma di ducati duemila; questa somma, egualmente che la pensione, sarebbe esente da qualsifosse degrado; se la repubblica venisse a perdere quelle due città, gli eredi vi avrebbero perduto qualunque diritto e lo riacquisterebbero tostochè i veneziani ne fossero diventati nuovamente padroni. La vedova poi prometteva di non passare ad altre nozze. Sull’esempio di lei, Giorgio Strasimicro, o, secondo altre cronache, Strachonicchi, il quale era il signore di Scutari, ne fece similmente cessione ai veneziani, per una provvisione vitalizia di mille ducati. Funesti possedimenti, che avvolsero più tardi la repubblica in guerre sanguinose e durissime, per conservarseli contro i turchi. CAPO IX. Regolamenti interni. Anche all’ interna politica della nostra repubblica è d’ uopo dare un’occhiata. A tenore dei varii bisogni, eranp nate nei secoli addietro le moltiformi magistrature, che ne reggevano e ne governavano l’immenso corpo. In questo secolo, parecchie di esse presero miglior forma e rassodarono la loro autorità. Già si è veduto, quando ho descritto la famosa congiura di Marino Faliero, accresciuta di venti nobili la giudicatura dei decemviri, il quale accrescimento prese il nome di zonta, ossia aggiunta (1), e continuò stabilmente anche in seguito e sì, che a questi pure fu concesso il diritto del volo consultivo e deliberativo, uguale in tutto ai primitivi dieci; cosicché potè dirsi, che quel tribunale fosse diventato piuttosto dei trenta : conservò tuttavolta l’originario nome di Consiglio (i) Fag. 3o4 ilei voi. IV.