2^0 LIBRO XVIII, CAPO IX. Marciana, il quale nella rozzezza del suo stile si manifesta evidentemente lavoro del secolo XIV. Così la pensò anche Inerudito Marco Foscarini (1). Or poi, che ho detto complessivamente di questo libro delle leggi, non sarà fuor di proposito, che io dica altresì, almeno alla sfuggila, delle leggi, che in esso comprendonsi, relative alle materie civili, criminali e marittime ; da queste si potrà anche conoscere qual fosse in quel secolo lo spirito legale dei veneziani. Quarantaselte di codesti capitoli appartengono alle leggi civili, e versano sull’ alienazione dei beni ecclesiastici, sulle tutele, sulle doti, sui testamenti, sulle successioni, sui contralti di locazione e di vendila, e finalmente sulla forma dei giudizii del foro. Per porre un freno all’ abuso, che s’ era introdotto, della vendila dei beni ecclesiastici, fu decretato adunque, che, a renderla valida (2) vi volessero due parli de’ voti de’ cittadini, che avessero possedimenti in quella parrocchia, a cui appartenevano i beni da vendersi;vi concorresse l’assenso del capitolo c dei procuratori della chiesa e l’approvazione del vescovo. E poiché la soverchia pietà dei fedeli col disporre in gran quantità delle proprie sostanze a favore delle chiese, defraudava notevolmente il pubblico erario, e ne scemava le rendile; perciocché i beni appartenenti al clero andavano immuni dal pagare le pubbliche gravezze ; si stabilì tra le leggi, che, senza defraudare la volontà dei testatori e senza recar discapito alle chiese e ai luoghi pii, e preservando in pari tempo l’erario da futuri danni, i beni immobili, lostochè fossero pervenuti alle chiese od a luoghi pii od a corporazioni ecclesiastiche, si avessero ad alienare, c il prezzo nc restasse a quelle, ma non già i fondi. Si presero quindi di mira le tutele sì de’ pupilli, come de’ mentecatti, vietandosi ai tutori 1’ assumere sentenze private e volontarie a carico del tutelato, dovendosi pronunziare giudizio dai soli tribunali competenti. L’età della tutela pei maschi fu limitata sino ai quattordici anni compiuti (5). E per le tutele teslamcnlaric fu stabilito, che dentro a trenta (1) Letterat. Vencz., lib. I, pag. 18. (3) Nel cap. XXIV. (2) Nel cap. 111.