anno 1589. 241 giorni ; invece che a novanta siccome per l’addietro; i commissari! di esse, non assenti dalla città, dovessero assumere il loro incarico, e dentro un anno e un giorno Io dovessero assumere quelli, che fossero da lungi in paesi rimoti (1) : perciò gl’interessi dei pupilli non restavano offesi per una troppo tarda amministrazione dei loro beni. I tutori poi, o cornmissarii lestamenlarii, venivano sorvegliali dai magistrali relativi, acciocché mai non vi entrasse la frode a ledere la retta giustizia; né potevano assumere veruna sentenza volontaria (2). 1 diritti delle vedove furono similmente tutelati, massime nelle parli della Fadia, come allora la si diceva, ovvero del Vadimonio, come nominolla il foro moderno, e ne fu raccomandala la sorveglianza al Magistrato del proprio. E sui testamenti poi quante leggi non furono stabilite?... particolarmente perché fosse chiara e palese la vera e genuina volontà del testatore. Fu comandalo infatti, che i testatori non impongano ai loro cornmissarii l’obbligazione di prestar fede e credenza a tullociò che qualsiasi persona ecclesiastica dichiarasse, essere ordine ed espressa volontà del leslalore ; che non si possa lasciare verun legato a libera discrezione di un ecclesiastico, purché nel testamento non sia stala specificata la quantità, la persona o il luogo a cui si debba consegnare il legato; che nessun pubblico notaro ardisca di scrivere un testamento sulla sola e semplice attestazione di una persona ecclesiastica (5). « Lo » scopo di questi provvedimenti, coni’ é manifesto, altro non fu, » dice il dolio Tenlori (4), che di rendere difficile il passaggio dei » beni immobili ne’ luoghi pii o ecclesiastici, conira 1’ intenzione, » forse non ben maturata, de’ testatori secolari. • Quanto poi alle successioni ab intestato, voleva la legge (5), che i figli e figlie provenienti per linea mascolina siano ammessi per la persona del padre cogli altri figli del leslalore non per capi, ma per stirpe ; che le nipoti e pronipoti, di linea maschile vengano anch’elleno ammesse ( i) Nel cap. XLYII1. (4) Stor. Ve», cap. I del lilj. II, §. XIV. , (a) Cap. XLIX e L. (5) Cap. LII. (3) Cap. LV1. VOL. v. 51