animo 1589. 233 dei dieci; ma non poteva esservi ammesso chi per anco non avesse compiuto 1’ età di treni’ anni. Anche al consiglio de’ Pregadi, ossia al Senato, fu destinata un’ aggiunta, chiamata nel nostro idioma Zonta dclli Pregadi. Diede occasione a siffatto accrescimento di numero, oltrecchè la moltipli-cità delle materie, che dal maggior Consiglio venivano affidate a questo consesso, lo scopo di evitare le troppo frequenti elezioni di collegi slraordinarii di savii (1). Decretò pertanto il maggior Consiglio, nell’anno 1576, che si formasse un’ Aggimita stabile, ordinaria e permanente di venti nobili, colla condizione per altro, che fossero eletti di mano in mano dal consiglio stesso de’ Pregadi, e che ciascuno venisse trailo dal numero di quelli, che recentemente fossero ritornali da qualche ambascieria, reggenza od altro pubblico incarico fuori della dominante. Nel che s’ ebbe in considerazione di unire in senato (ali persone, che potessero consigliare e deliberare sulle cose con scienza pratica locale ed individuale, ottenuta nel tempo della loro dimora presso le corti straniere ovvero nelle provincie alla loro reggenza affidate. Crebbe dipoi si falla-mente la stima dell’ assemblea suprema verso il consesso dei Pregadi, che nel giorno aprile 1585 fu decretalo nel Maggior Consiglio, non potersi mai trasportare ad altro consesso, tranne al solo Maggiore, le materie, che fossero stale delegate una volta ai Pregadi. Dal clic derivò la massima di affidare alla saggia maturità di questo ceto altresì l’incumbenza di fissare le pubbliche gravezze non solo negli stali naturalmente della repubblica, ma su quelli altresì che si fossero in seguito conquistati nella terraferma d’ Italia ; cosicché deve dirsi essere stata appoggiata ad esso sino da questo secolo tulta T economia del veneziano principato. Anche de’ collegi de’ Savj ho parlato in altro luogo; i quali, secondo le urgenze della politica amministrazione, particolarmente (i) Compilàz. delle leggi, al tit. Consiglio delli Pregadi, nei docuni della Cancel. due. vol. v. 50