ANNO 1762. 101 » E perchè questa risoluta e molte volte spiegata sovrana volontà * riporti in ogni tempo quella obbedienza, eh' è tanto necessaria al » buon ordine della repubblica nostra, siano incaricati gli Avoga-» dori di Comun, così uniti, come separati, ad interporre alle occor-» renze dell’ avvenire la potestà del loro magistrato, al qual fine » tanto ad inslanza, quanto ex officio, siano obbligati, sotto debito » di sacramento, quando abbiano in tale proposito ricorsi o notizie » anco estragiudiciali, di far chiamare dinanzi a sè qualunque av-» vocato o interveniente, e con cominatoria di pena di due. 1000, » o meno a misura della somma, di cui si trattasse per il levo della » quale sia citato a quel Consiglio o Collegio, cui la causa aspetla-» rebbe in giudizio di appellazione, obbligarlo a difendere li con-» tendenti a fronte di qualunque ostacolo, nei casi però solamente, » che la loro repugnanza provenisse dai sopra citati motivi. Se poi » accadesse, che mancassero le carte necessarie, per attrovarsi nei » cancelli del C. X. o dei tribunali sopradetti, colla stessa comina-» toria sia astretto cadauno delli quattro segretarii del sudetto Con-» siglio senza eccezione alcuna a dover presentarle al loro offizio, * per essere consegnate all’ avvocato o interveniente, cui sarà stata » comandata la difesa. La medesima autorità e lo stesso debito ab-» bino li capi de’ consigli e collegi civili in quelle materie, che ap-» partenessero alla loro ingerenza. » Ma perchè potrebbe darsi un qualche estraordinario caso, in » cui la questione civile involvesse eminenti riguardi di Stato, di » questa circostanza, previa la lettura delle informazioni giurate » degli Avogadori di Comun, formate coll’ esame delle carte nel » proposito preventivamente loro trasmesse, debba esserne fatta » cognizione solamente dal Senato con parte sola, presa coi \ delle * balle del Collegio e Senato medesimo, per prendersi in seguito da » esso quelle deliberazioni, che pareranno alla sua prudenza. A » quali salutari fini debba rilasciarsi colla sola autorità dell’Avogaria » di Comun, dopo ricevute le carte, la sospensione dell’offizio rispet-» tivo, cui spettasse la materia, per un solo mese, giusta la legge,