84 LIBRO XLV, CAPO XI. per le vie Consuelo, con intelligenza tra li savj del collegio e li contraditori. Questa non era, che una proposizione preliminare, la quale originò la conseguenza, che 1’ avvogadore Zeno volle nell’ indomani vedere il registro secreto degl’ inquisitori, e trovò argomento di lagnanza, massime per un decreto del 12 febbraro 1583 intorno a non so quale processo contro un frale Centurione. Altro modello fu quindi proposto dai correttori, il quale conteneva: Che il C. X. e gl’ inquisitori non potessero frastornare alli Consigli, Collegi, Magistrati e Reggimenti il legittimo esercizio delle loro incumbenze. Che se accadessero contravvenzioni, gli avvogadori dovessero portarne l’intromissione al Maggior Consiglio, ovvero al Senato. Che nell’uso di queste prerogative non potessero gli avvogadori essere trattenuti o impediti nè dal C. X., nè da’ Capi, nè dagl’ inquisitori a norma delle leggi 1582. 22 dicembre, e 1705. 22 marzo. Che fosse per sempre salva 1’ autorità de’ capi e degl’ inquisitori d’impedire e reprimere in sul caso quelli, che trattando le materie nel Senato o nel Maggior Consiglio usassero espressioni contumeliose e sediziose. Si passò quinci ad altri argomenti ; e poiché il primario impulso a queste controversie era venuto da interni difetti nella pubblica amministrazione, perciò si venne a trattare dell’ arte vetraria e delle Scuole pie. Quanto alla prima, due cose furono prese a considerazione, la custodia dell’ arte e il suo governo economico : la prima, per tutte le leggi e per importanti oggetti di Stato, si trovava raccomandata alla vigilanza del Consiglio dei Dieci, acciocché non fosse trasferita altrove; il secondo pareva una materia da doversi unire con tutto il resto del traffico veneziano, e che mal sembrava disgiunta dall’ unità del commercio. Ed inoltre riputavasi disdicevole alla dignità dei capi del Consiglio dei dieci, che dovessero consumare grande parte delle udienze in ascoltare gli artefici, che