ANNO i 76 i. 89 s'impartiva facoltà al C. X, di delegare ancora ad esso magistrato in ogni materia quei casi individui, eh’ egli riputasse, per gravi riguardi, di Stalo. Ma che il tribunale in queste delegazioni dovesse procedere con processo, costituti d’ opposizione e difese degl’ inquisiti, e venir poi al castigo di carcere o di relegazione in qualunque luogo dello Stalo, ovvero ad altre più temperate deliberazioni. Che gl’ inquisitori dovessero bensì inquirere sopra le colpe dei nobili, ancorché fossero collocati in uffizi e dignità, e potessero farli anco arrestare ; ma dovessero immediatamente presentare il caso e le colpe al C. X ; e gl’ inquisiti alle di lui carceri, perchè da quello fossero giudicati. Che per conservare la disciplina de’ cittadini tanto nella vita pubblica, quanto nella privata e provvedere ai disordini, colpose trasgressioni e mali esempii, che possono indebolirla, si concedeva agl’ inquisitori la facoltà di punire le mancanze de’ nobili coll’ esilio al più di un anno dalla città di Venezia, ovvero colla relegazione pur di un anno al più in qualche luogo della terra ferma e non altrove. Che, scoprendo casi di pena maggiore, fossero tenuti di riferirli al C. X, perchè da quello fossero deliberati, o spedili nei modi enunciati. Che finalmente li procuratori di san Marco, gli Avogadori e tutte le dignità, che assistono in figura di presidenza nel M. C. o che hanno diritto di proporre in esso le loro parti, fossero per ogni trasgressione soggette al giudizio del solo corpo del C. X. nella forma di sopra indicata, nè potessero gl’ inquisitori procedere se non col Consiglio medesimo. — E conchiudevano gli estensori della proposizione osservando, che con questi mezzi salutari non solo sarebbero state raffrenate le colpe grandi dall’ autorità somma del C. X ; ma colla vigilanza de’ magistrati gravissimi compressa eziandio ogni turbazione, prevenuto ogni pericolo e distrutte persino le ree disposizioni alla colpa. La varietà di questo doppio progetto pose in contrasto i tre VOL. XII. 12