164 • LIBRO XLVI, CAPO I. » non siano impediti li reclami degli aggravati al proprio principe, » nè admessi giudizi e sentenze che venissero fuori di Stato ; uè * mandati altrove processi, nè mantenute carceri dentro li mona-» steri, le quali immediatamente ovunque esistessero, dovranno es-» sere fatte demolire dal magistrato sopra monasterii in Venezia e » dogado, e dai rettori capi di provincia negli altri luoghi. » III. E perchè molto importa al vero servizio di Dio Signore, » e a quello dello Stato il purgare possibilmente pei gravi sconcerti, » che vengono cagionati dalla età troppo verde di quelli, che leganti dosi con voti solenni ad una vita immutabile, privano sè stessi in » perpetuo della libertà e delle sostanze, e si tolgono insieme agli » offizi dovuti alla società civile ; perciò, continuando per ora la » sospensione delle vestizioni per le religioni dei mendicanti e que-» stuanti comandata col decreto 20 novembre 1767, si stabilisce, » che in tutti gli ordini regolari, tanto di quelli, ne’ quali in ora la » vestizione è permessa quanto degli altri nei quali è vietata ( allor-» chè saranno restituiti alla prima libertà ) non potrà alcuno in av-» venire esser acceltato né vestilo in vèruno dei detti istituti regolari » o congregazione, che viva in comunità, se non avrà almeno 1’ età » di 21 anno compito, e nessuno parimenti potrà fare la professione, » se non entrato in quella d’ anni 25 ; onde vi sia ragionevole sili curezza di matura e costante risoluzione e di vero progresso e » santo fervore nella vita abbracciala. Nella condizione delle proli fessioni poi non s’intendano compresi quelli che fossero già vestiti, » nè prima di quella prefissa età potrà alcuno soggiornare nei mo-» nasteri e conventi, nemmeno sotto colore di studio, educazione, e » servizio, eccettuati quelli, nei quali con pubblico decreto siano » eretti seminarii e collegi pubblici, allrimenti ogni persona sarà » scacciata e li superiori avranno lo sfratto dal Dominio nostro col » mezzo del magistrato o rettore, nella cui giurisdizione sarà trovata » la disobbedienza. Da questa legge non possa darsi dispensa alcu-» na, se non con Parte sola presa in Collegio, ed in Senato colli cin-» que sesti dei voti.