136 LIBRO XLVI, CAPO I. gli stati coteste leggi (lucali e il monitorio papale. Nè Filippo, nè Ferdinando vi diede retta : protestarono anzi presso le corti di Spagna, di Napoli e di Francia contro le decisioni del papa. Sulle traccie del ducato di Parma entrò anche la repubblica di Venezia in una simile palestra : elesse una deputazione straordinaria per l’investigazione di questa materia, in aggiunta al Collegio dei dicci Savi sopra le decime : la componevano Zan’ Antonio da Riva, Andrea Querini, ed Alvise Valaresso. Questi presentarono al senato, il dì 12 giugno 1767, le loro deduzioni ; ed il senato, dopo varie discussioni, venne a stabilire il decrelo, che qui trascrivo : 1767. 10 Settembre. In Pregadi. « Con moltiplici leggi, e particolarmente con quelle dell’ anno » 1535, 24 Settembre; 1536, ultimo Deccmbre, di questo Mag-» gior Consiglio, e con 1’ altra 1603, 26 Marzo del Senato, si pro-» curò d’impedire, che li stabili di questa città e Stato nostro non » vadano negli ecclesiastici è cause pie per via di legati, donazioni, » obbligazioni, alienazioni, o per altri modi, al quale oggetto fu in » allora deliberato, che li predetti beni stabili fossero venduti ed il » tratto di essi dovesse essere impiegato nelle pie ordinazioni. Ma » l’esperienza avendo fatto conoscere, che la saviezza di quelle » leggi non produsse l’importante effetto, che erasi contemplato, » qual è quello di mantenere la proporzione de’, corpi, sommamente » necessaria alla quiete ed al buon ordine di ogni stato, e di pre-» servare le fortune delle famiglie secolari, base principale delle » forze e della felicità di ogni principe, la prudenza del Senato tro-» vò quindi cól suo decreto 12 aprile 1766, che si rende necessa-» rio di aggiungere più efficaci presidii alla materia. Con l’oggetto » pertanto salutare di trattenere quel rapido corso,. ove tendono e » sono avviate le sostanze de’ laici, e d’impedire il danno gravissimo » che ne deriva al servizio di Dio Signore e al bene della nazione cJ » dallo sproporzionato ingrandimento degli ecclesiastici e luoghi pii. » I. L’ anderà p^rle, primo, che salve le altre leggi alla presente