anno 1767. 159 » vergognosi in sani’ Antonino di questa città, le fraterne lutle dei » poveri della dominante e que’luogbi della cillà, della terra ferma, » c dello stalo, che sotto qualunque nome ricoverano li poveri, come » pure gli ospitali già eretti tanto in Venezia, quanto nelle città e » terre dello slato, che alimentano gli esposti, gli orfani di padre c » di madre, e gl’infermi. Tulli li suespressi luoghi ed ogni disposi-» zione per la collocazione di fanciulle nubili dovranno per altro » esser soggetti alla legge 1605 ; con facoltà al senato di fare in » progresso sopra i luoghi medesimi e sopra lutti gli altri luoghi pii » laici dello Slato, non meno che sopra le accennate disposizioni » quelle provvidenze e regolazioni, che crederà più conferenti al » vero bene della nazione, alla carità verso i poveri, ed alla retta » e giusta amministrazione de’ luoghi stessi ; come pure di restrin-» gere il tempo e stabilire li metodi più conducenti ad assicurarne » la vendita; con questa condizione però, che il tratto di tali ven-» dite sia impiegato in solo benefizio de’luoghi medesimi, e che • tanto negli stabili sino ad ora lasciati ad pias causas, quanto in » quelli che vanissero lasciati a detti luoghi con disposizioni privi-» legiate, non possa in avvenire esser esercitata prelazione, alcuna » da chicchesia, essendo ferma intenzione pubblica, che li compra-» tori di tali beni non siano disturbati nel loro acquisto e resti per » tal via troncato il progresso a quelle fraudi, che sogliono com-» mettersi sotto il nome spezioso delle prelazioni nelle vendite di » questa natura. * VII. Come però in qualche caso particolare vi possono essere » molivi per li quali la pietà pubblica in riflesso alla vera necessità » di qualche chiesa o pia fondazione, o altra circostanza reputi op-» poi'luno di concorrere a qualche graziosa facilità e dispensa dalla » legge presente; cosi resta permesso al Senato medesimo di poter » ciò fare, previe le giurate informazioni del Collegio de’ Dieci savj » sopra le Decime in Rialto, colla formalità di Parte sola e strettezze » dei quattro quinti del Collegio e Senato, prescritte dal Senato stes-» so 25 Marzo 1714; dichiarandosi però, che quando dentro il