88 LIBRO XLV, CAPO XI. che fossero però salve le parti del M. C. dal quale solo possono essere alterate. che al C. X. continuasse la competenza di conoscere li casi gravi e criminali de’ patrizi, così essendo offesi, come offendenti, colla facoltà di poterne rimettere i casi minori alli magistrati nominati nella parte 1628, 21 settembre. che fossero però salve sopra i nobili le facoltà conferite nelle rispettive materie dal M. C. o dal C. X. ai Consigli, Presidenze e Magistrati. che nel C. X. continuasse coll’ antico e necessario presidio dei capi c del magistrato supremo da quello derivati et instituiti, la somma cura et autorità circa la pubblica tranquillità, la disciplina e moderazione dell’ ordine patrizio e l’osservanza delle leggi concernenti gli oggetti essenzialissimi di Stato. —Ed in questo progetto ebbesi ogni attenzione per tutelare la potestà legislativa del C. X. e di separare li casi speciali de’ nobili offesi e offendenti dagli altri di ogni genere. Proponeva il secondo progetto : che tutte le colpe dei patrizi, niuna eccettuata, fossero giudicale dal solo corpo del C. X. ridotto alla sua legittima forma, che gli restasse confermata per altro la facoltà di delegare li casi minori in ogni materia e genere di colpe, alli magistrati nominali nella parte 25 settembre 1628. che fosse però salva T autorità del Senato e della Signoria per le delegazioni e giudizi suoi consueti, e quella degli Avogadori di Comun, per procedere coi consigli di XL contro li rettori e magistrati inobbedienli ai loro mandati ; e contro coloro che usassero insolenza ai ministri di essi Consigli. Quella del magistrato alla Sanità per sue materie. Quella finalmente della Signoria, dei Consiglieri, dei capi di XL al criminale, dei capi del C. X, degli Avogadori, dei Censori, e degli altri magistrati nelle incombenze loro assegnate dalle leggi del M. C. e del C. X. che potendo riuscir conferente l’opera degl’ inquisitori di Stato,