Aiuto 17 52. 17 «timorano o vengono a dimorare in Venezia, fu investita, per pubblico decreto dell’ anno 1527, del giuspatronato laico del tempio da lei fondato, da lei dotato, da lei arricchito di sacre suppellettili. Della sistemazione di questa scuola nell’ esercizio e nell’ amministrazione de’suoi diritti padronali, ci porge eruditamente notizia il dotto prof. G. Veludo (1), con le seguenti parole. « Essa sola può, congregala » ogni tre anni, col nome ili Capitolo generale, rinnovare con più » che la metà de’suffragi un corpo di sessanta persone eli’ abbiano » tocco i vent’ anni, denominato Capitolo dei Quaranta e Giunta ; » concedere ad esso la facoltà esclusiva di eleggere c rimuovere a » suo beneplacito i cappellani e tutti gli altri salariati, riserbando » però a sè sola il diritto di eleggersi gli arcivescovi ; concedere » finalmente ad esso di deliberare e por leggi, ordini e cariche, se-» condo il bisogno, sopra qualunque cosa appartenga al manteni-» mento e decoro del sacro culto, alla educazione, alla beneficenza, » al buon ordine. Già fino dalla sua istituzione fu la Scuola sottoposta » alle sanzioni del Consiglio de’ X; poi a quelle de’Provveditori di » comune (1534) ; e il governo delle cose riguardanti la nazione c » la chiesa era affidato alla limitata autorità di un castaido ( o guar-» diano), d’ un vicario, d’uno scrivano, col titolo di Banca rapprc-» sentante; di quattro procuratori destinati alla fabbrica della chiesa » e di dodici decani. E solo del 15C3 ebbe luogo la formazione del » Capitolo particolare ; il quale a principio fu di quaranta confra-» felli, comprese le dette cariche, poi del 1581 ridotto a soli qua-» ranta ; e dopo undici anni accresciuto fino a sessanta persone. » Appartiene all’ anno 1570 un altro decreto del Consiglio de’X, da cui è comandato, che in occasione di aversi ad eleggere nuovi cappellani, il castaido o guardiano della Scuola debba farne consapevoli tutti i nazionali ; che gli aspiranti a quell’ uffizio abbiano a presentarsi alla banca; che questa sia obbligata a farli presentare al -patriarca di Venezia, od al nunzio apostolico, od al vicario patriarcale, (i) Nell'opera Municipale Venezia e le sue lagune, tieH’oppend. V del Aol. I, pag. 80.