160 LIBRO XLVI, CAPO I. » periodo dell’ anno dal giorno della presentazione della prima sup-» plica non sia stala ottenuta la grazia, s’intenda nullo e caduco il » ricorso, nè possa più tentarsi. » Vili. Se in alcun tempo fossero trovati beni ed effetti in » mano degli ecclesiastici e Mani morte, contro la disposizione di » questa legge, siano e s’ intendano immediatamente applicali al » pubblico fisco ; e il Collegio de X Savj, gli Avogadori di Comune, » e li rappresentanti, che ne faranno la scoperta e 1’ esecuzione, » abbiano il quindici per cento sopra il capitale del prezzo ritratto; * il qual quindici per cento sopra il capitale sia diviso coi rispettivi » ministri coi metodi delle leggi. » IX. Si dichiara, che ogni e qualunque spiegazione che dar » si volesse alla presente legge ne’ casi dubbj, spiegare si debba » favorevolmente al laico, ad oggetto, ehe riceva ogni più benigna » ed estensiva interpretazione. » X. L’esecuzione della medesima resta efficacemente racco-» mandata al Collegio de’ X Savj predetto, e resta pure commesso » agli Avogadori di Comune di tenere aperto processo d’inquisi-» zione con rito del Senato contro quelli, che tentassero di Irasgre-» dirla e deluderla ; al qual processo dovrà essere destinato uno » de’ più esperti nodari del loro offizio con la continua soprainlen-» denza di quello tra essi Avogadori, che sarà maggiore di età, per » riportarne al Senato medesimo le risultanze, onde con li modi più » forti della sua autorità abbia a prestarsi a quelle deliberazioni, clic » troverà giuste s convenienti. » XI. Li nodari pubblici in fine, li cancellieri dei reggimenti, » ed ogn’ altro ministro di qualunque consiglio, collegio e magistra-» to, i quali rogassero carta alcuna o scrivessero atto veruno con-» trario alla disposizione presente, siano, quanto alli ministri de’con-» sigli e collegi, dalli capi delli medesimi ; e quanto poi alli nodari » pubblici e ministri de' magistrati e reggimenti, dai conservatori » delle leggi, dagli avogadori di Comun e da cadauno di loro resi » incapaci di più esercitare 1’ arie notarile o impiego alcuno, dal