198 LIBRO XLVI, CAPO VII. circostanze; dovevano in somma somministrare ogni lume, che avesse potuto recare vantaggio in qual si fosse guisa allo Stato. A sedici mesi era determinata la durazione di ciascheduno di essi in cotesto uffizio, ed al cessare di questi, altri se ne dovevano sostituire. Senonchè a far palese la malignità della calunniatrice arroganza degl’ irrequieti, che proclamavano dilapidati dal governo i beni dei monasteri soppressi, giova qui trascrivere intiero il decreto, che ne determinava giudiziosamente l’importantissimo uso. « 1773. 2. Settembre. In Pregadi. » Motivo di pieno aggradimento desume questo Consiglio per » la scrittura ora letta della estraordinaria deputazione ad pias cau-» sas nelle prudenti direzioni della medesima, tenute sopra le Coli mende, Prepositure e Priorali, affine di riconoscere qual fosse la * loro disposizione e quindi correggerne gli abusi. » Trattata però questa materia nel più accertato modo, tanto » in linea di fatto, quanto in linea di jus, e delle costanti leggi no-» stre : e fondato il parere della deputazione sopra le sole accredi-» tale dottrine esposte dalli cinque nominati soggetti e consultori » nostri, o riputati canonisti, il Senato delibera coerentemente alla » legge del Maggior Consiglio 20 settembre 1767, e a ciò che fu » già stabilito per li beneficj semplici, non residenziali, che debba » essere inalterabile per qualunque caso, e sempre, la sospensione » dei possessi temporali già prescritta dal decreto 22 Marzo 1770, » anche per le Bazzie, Monasteri, Priorati, Prepositure ed altri be-» neficj, in qualunque modo conferiti in Comende, eccetluati quelli » di laico giuspatronato, dovendo perciò il magistrato de’ Soprain-» tendenti alle X.me del Clero, coi metodi consueti, assumere delle » medesime vacanti prontamente il regio economato, per quelle pie » e caritatevoli disposizioni, che saranno in seguito ordinate ; salvi » i carichi naturali delle vendite, salve le congrue ai parochi, dov’ è » annessa la cura dell’ anime, e salve le pensioni vitalizie coperte » da ducali di temporale possesso. Delle stesse Abbazie già vacate