amo 1754. 53 » qui sotto registrali, commettendone 1’ inviolabile osservanza ed • esecuzione. E ciò fanno con l'autorità loro demandala da’ pubblici » decreti sopra 1’ universale de’ sludii e sopra il particolare di que-» sta Accademia, il buon regolamento della quale col decreto 4 » Decembre 1754 fu rimesso al Magistrato, onde vieppiù si accre- • sca in essa e si assodi I’ esercizio del disegno, che tende alla mag-» giore coltura delle due apprezzabili facoltà, e contempla egual-» mente la pubblica utilità e servizio, ed il lustro maggiore della » Dominante. » Quanto ai capitoli, che furono quindici soli e semplicissimi, ec-cone il sunto : — il I stabiliva composta per allora l’Accademia di trentasei tra pittori e scultori, col titolo di accademici : tra questi uno ne fosse presidente, due consiglieri, quattro maestri, uno cassiere, due sindici (gli anziani di età) ed un cancelliere: ogni accademico, entro il primo od al più entro il secondo anno della sua ammissione, avesse a presentare qualche sua opera a memoria di sè e della sua aggregazione ; — il II ordinava, che gli accademici futuri avessero ad essere persone di buona fama, dell’ età di venticinque anni almeno, ed essere stati già decorati di premio nell’annuo esperimento accademico degli studenti, od almeno avere già eseguito opere lodate di propria invenzione : l’opera o di pittura o di scultura esibita di ogni candidato avesse a rimanere all’ Accademia per memoria: fosse rigorosamente obbligato ogni aspirante a promettere l’inviolabile osservanza degli statuti, sotto pena di esserne eliminato, non osservandoli ; — il III parlava dell’elezione delle cariche da doversi fare dalla congregazione accademica : — nel IV erano fissate le attribuzioni e le onorificenze del presidente : — col V incari-cavansi i consiglieri della dovuta assistenza al presidente nell’ amministrazione degli sludii relativi e nel buon ordine delle radunanze: — il VI trattava dei maestri, del modo di eleggerli, delle incumbenze loro : — il VII esponeva l’elezione e gli obblighi del cassiere, che durava un biennio:—rVili raccomandava ai due sindici la sorveglianza per lo buon ordine delle radunanze e la revisione dei conti del